Area Riservata ARI MAGENTA

   

DX Cluster  

   
   

 

normativa

 

  

Normativa Nazionale

 

 

Codice delle comunicazioni elettroniche 259/03, legge fondamentale sulle radiocomunicazioni.

Decreto di unificazione Patenti radioamatoriali A e B: D.M. 21 LUGLIO 2005, e relativa soppressione dell'esame di Morse. Nominativi con prefisso IW, non verranno più rilasciati. Ricordo che la richiesta nominativo va spedita esclusivamente a Roma.

Utilizzo Radio in Mobile/Portatile: documentazione da portare con sé SEMPRE, da lasciare quindi sulla vettura (o portafoglio) in caso di richiesta da parte delle forze dell'ordine:

Copia Autenticata della Patente (lo si fa presso l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza, portando originale e copia/e) ricordo che la patente NON ha scadenza.

Copia Autenticata dell'Autorizzazione Generale in corso di validità, o ex licenza (idem come sopra), la scadenza è di dieci anni in dieci anni, ricordatevi di rinnovarla!

Eventualmente copia ultimo bollettino pagato.

 

 

Decreto 1 Marzo 2021

Modifica Allegato 26 D.L.  1/8/2003 n.259

 

 

 

Normativa vigente in Lombardia

 

Legge Regionale n. 11 dell'11 maggio 2001

(VEDI PIU' SOTTO LE MODIFICHE) l'articolo 6 è stato abrogato, e non sussiste più la necessità di comunicazione ad ARPA e COMUNE circa l'installazione dell'impianto radioamatoriale.

"Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"

La legge regionale n. 11 dell'11 maggio 2001 emanata dalla Regione Lombardia regolamenta l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in ambito regionale. La legge non sostituisce gli altri obblighi previsti dalle normative vigenti, statali e regionali, ma si affianca ad essi, che pertanto devono sempre essere rispettati.

Le regole principali per i radioamatori sono:

L'ambito di applicazione riguarda gli impianti ed apparecchiature impiegati come sistemi fissi che producano campi elettromagnetici di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz (in cui sono comprese tutte la bande radioamatoriali) e che abbiano una potenza al connettore d'antenna superiore a 5 W. Risultano perciò esclusi gli apparati montati su veicoli e quelli palmari; se sono usati come stazioni fisse ed hanno una potenza superiore ai 5 W sono soggetti comunque a questa legge.
In ogni caso gli impianti ed apparecchiature devono essere impiegati nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per la salvaguardia della salute della popolazione.

Se esistono aree, intorno agli impianti o apparecchiature, che possono essere accessibili alla popolazione e dove si possono superare i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, esse devono essere interdette all'accesso e indicate adeguatamente con la prevista segnaletica. Le valutazioni di ordine tecnico relative agli impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

Almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'impianto, il radioamatore titolare ha l'obbligo di comunicare al Sindaco del comune dove è posto l'impianto e all'ARPA (Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente) l'esercizio dell'impianto radioamatoriale in concessione. Le informazioni fornite sono raccolte nel catasto regionale degli impianti fissi di telecomunicazione gestito dall'ARPA.

Entro 10 giorni dalla variazione di titolarità dell'impianto, della sua chiusura oppure della sua messa fuori esercizio, queste informazioni devono essere comunicate al Sindaco e all'ARPA.

Aggiornamento LR 11/2001 con Legge Regionale 8 luglio 2014, n. 19

OMISSIS............

Art. 26
(Modifiche alla l.r. 11/2001)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione)(27) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: 'in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione' sono sostituite dalle seguenti: 'disciplina l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).';

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 2 sono abrogati;

c) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: 'previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature' sono sostituite dalle seguenti: 'necessarie ai fini dell'installazione e dell'esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 2, comma 1';

d) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 4 è soppresso;

e) il comma 9 dell'articolo 4 è abrogato;

f) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: 'di cui agli articoli 6 e 7' sono soppresse;

g) il comma 6 dell'articolo 5 è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato;

OMISSIS............

 

 

Leggi Italiane sul diritto d'antenna

 

Materiale tratto da: http://www.radiomarconi.com/marconi/dirittoantenna.html

IN ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI,
SENTENZE DI CASSAZIONI CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO
D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO

Regio Decreto 3 agosto 1928,n. 2295 art. 78, 79 part. 3;
Legge 6.5.1940 n. 554 art. 1,2,3,11, e art. 179 R.D. 29.2.1936 n. 645;
Regio Decreto 11.12.1941 n. 1555;
Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n. 382 art. 1 e 2 ultimo comma;
Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Radiocorriere n. 11-14 del 20 Marzo 1954;
Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n. 1005;
Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio 1971;
Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 art. 231-232-233 e 315-397, (Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n. 113;
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 214 del 15-9-2003 DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche. (Suppl. Ordinario n. 150)

Tesi dell'Avvocato Mimmo Martinucci I7WWW che ha messo a disposizione di chiunque volesse scaricarla la sua tesi di laurea avente per argomento il "Diritto all'Antenna". E' sicuramente un lavoro di estrema attualità ed importanza, realizzato da un professionista del settore forense.

Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n. 3728 del 22/10/76, In sede di regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimità costituzionale di una norma sostanziale o processuale è ammissibile unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale si rifletta sulla determinazione della giurisdizione, e cioè conduca alla modificazione della consistenza della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. L'art.1 della l.6 maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e che, per analogia, può essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e trasmittenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto è condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che tali installazioni non debbono impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprietà medesima. Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce per il riconoscimento del diritto all'installazione o di chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, è tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni della giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata, dinanzi al giudice ordinario.

Consiglio di Stato, con decisione n. 594 del 20/10/1988, l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è competente ad autorizzare l'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non può sindacarne le dimensioni. L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui - si applica anche all'esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì' strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione ne arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi. Tribunale Latina, 16 novembre 1992 Giur. merito 1993, 945 nota (DE TILIA)

Il locatore non è responsabile nei confronti del condominio dei danni che il conduttore provochi sulle cose comuni per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi radiotelevisivi (nella specie la cassazione ha ritenuto che il diritto personale ed autonomo all'installazione dell'antenna spetta all'abitante dell'appartamento indipendentemente dalla qualità di condominio). Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giur. it. 1987, I,1,133

Il diritto alla installazione, nel lastrico solare di un edificio condominiale, di un'antenna autonoma, nonché al passaggio delle condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera ricezione di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su proprietà esclusiva di un singolo condomino, il diritto di proprietà di quest'ultimo, e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene comune da parte degli altri condomini. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707.

La delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino l'installazione di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata, è giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto all'installazione anche oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707. Riv. giur. edilizia 1986, I,328.

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radiotelevisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio è il solo locatario e non anche il locatore proprietario dell'appartamento. Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2

Il diritto all'installazione di antenne e accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 cost.) - è limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso può far accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 c.c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11.

Gli art. 232 e 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554, configurano come diritto soggettivo la situazione giuridica in base a cui gli utenti possono attraversare l'appartamento altrui, anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di antenna televisiva. Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914.

Il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una facoltà che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà con il libero godimento dell'immobile. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984, I,682. Foro it. 1984, I,415. Giur. it. 1984, I,1,1267. Arch. civ. 1984, 145 (nota).

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940 n. 554 e del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11.

L'art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche - secondo cui i proprietari di uno stabile non possono opporsi all'installazione di antenne esterne appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione o arrechino danno alla proprietà medesima o a terzi, salva la loro facoltà di fare nel proprio stabile qualsiasi lavoro d'innovazione, ancorchè ciò importi la rimozione dell'antenna stessa senza obbligo d'indennità - si applica per analogia alle antenne trasmittenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi. Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. - Conforme - Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I,245 (nota).

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, la quale disciplina l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e per analogia si applica anche per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi i trasmittenti da amatori, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto risulta però condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 28 dicembre 1923 n. 2295, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre ai titolari del diritto di impianto che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla proprietà medesima. Cassazione penale, sez. IV, 30 novembre 1980, Giust. pen. 1981, II,348 (s.m.).

Il diritto riconosciuto dall'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dall'art. 232 del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici a favore del proprietario o dell'inquilino e la conseguente imposizione di una servitù coattiva a danno del condominio è esteso, in via analogica, all'ipotesi di impianti o antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere. Pretura Roma 20 giugno 1979, Giur. it. 1981, I,2,212 (nota).

La domanda del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore proprietario a ricollocare nella sua sede l'antenna televisiva da questi rimossa per l'esecuzione di lavori non va qualificata come azione possessoria e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l. 6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979 n. 3844, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7.

Corte di Cassazione sezione II sentenza n. 5517 del 5/6/1998.
SEZ.2 SENT. 05517 del 05/06/1998
PRES. Baldassarre V REL. Elefante A
PM. Leo A (Conf.)
RIC. OBBIALERO
RES. ESPOSITO
POSSESSO - COMPOSSESSO - Godimento del bene da parte di ciascuno Compossessori - Condizioni - Tutela possessoria riconosciuta agli altri compossessori - Limiti - fattispecie in tema di installazione di antenne ricetrasmittenti su tetto condominiale.
COD.CIV. ART. 1140
COD.CIV. ART. 1102
In tema di compossesso, ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo piu' gravoso l'uso paritario della "res" agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso esclusivo. Ne consegue che, con riguardo all'utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l'instalazzione di un'antenna ricetrasmittente, la configurabilita' di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente, l'arcertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore.

Testo originale tratto da rivista del 12/98 "IL CARABINIERE " pag. 12.

Sono un radioamatore "regolare", con tanto di permesso rilasciatomi dal Ministero delle Comunicazioni.
Per esercitare la mia attivita' ho pero' bisogno di alzare una particolare antenna sul tetto del palazzo dove abito.
Ho chiesto il permesso ai condomini, ma mi e' stato rifiutato, con la motivazione che non si voleva creare un precedente. Secondo voi e' ammissibile ?
S.S.- Latina

A nostro parere il divieto che il condominio Le ha imposto e' del tutto illegittimo. Lei infatti, come partecipante alla comune proprieta' del tetto, lo puo' usare ai sensi dell' articolo 1102 del Codice Civile per un Suo fine particolare, anche se l'antenna sara' utilizzabile solo da Lei. Dalla Sua parte c'e' anche una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che recentemente si e' espressa in questo senso con la sentenza numero 5517 del giugno 1998.
Ovviamente, nell'istallare l'antenna, dovra' rispettare alcune precise condizioni. Per prima cosa non dovra' alterare ne' la struttura ne' la destinazione del tetto. In secondo luogo non dovra' impedire ad altri condomini, tenuto anche conto delle dimensioni dell'antenna rispetto a quella del tetto, di installare eventualmente un'antenna simile alla Sua. (s.f.)

Giurisprundenza

Parti comuni - antenna installazione - diritto del proprietario e del conduttore - sussistenza

L'inquilino di un immobile condominiale ha il diritto personale di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprieta' esclusiva di alcuni condomini) nonche' di compiere tutte le attivita' necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto - tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 cod . proc. civ.. - competente, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato ( comduttore o comodatario) dell'alloggio.
Pret. Salerno 13 maggio 1991, Sez. civ.

Parti comuni - antenna installazione - diritto del condominio e del conduttore - del terzo - legittimita' esclusione

Risulta manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell'art. 21 Costituzione, non prevede la possibilita' di installare antenne TV anche sui terazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l'utenteove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l'antenna installatasul proprio stabile a causa della posizione di quest'ultimo tra edifici piu' alti. Il dirittodi instllare un'antenna TV, pertanto spetta esclusivamente al condominio e all'inquilino dello stabile interessato all'installazionema non all'utente che non abita in tale stabile.
App. Lecce 8 febbraio 1994, Sez civ.

Parti comuni - antenna Diritto di installazione sulla terazza - facolta' del proprietario al liberouso della stessa - permanenza - conseguenza

Gli artt. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l'art 231 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna sulla terazza dell'edificio, ferma restando la facolta' del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione anconche' comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell'antenna non puo' essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna.
Cass.civ. 24 marzo 1994, n. 2862, Sez. II civ.
Il testo delle leggi ci e' stato recapitato dal Radioamatore, IK4NYY.

Il diritto all'antenna note a una sentenza della Cassazione

Diritto

L'interessantissimo articolo che segue è tratto dalla Rivista "Giurisprudenza Italiana".
E' stato scritto da Elio Bergamo, figlio di Francesco Bergamo, IOZF.
E' la nota ad una Sentenza della Cassazione che il Dottor Bergamo, che collabora a questa rivista, ha pubblicato sul numero di aprile della stessa.
E' quanto di più aggiornato sia oggi disponibile sul Diritto all'antenna e può essere di estrema utilità per quei colleghi che abbiano problemi in questo delicato momento.
Grazie di tutto a Francesco e a suo figllo.

Testo riprodotto da "Giurisprudenza Italiana" di aprile 1999.

Cassazione Civile, Il Sezione, 5 giugno 1998, n. 5517 - Baldassarre Presidente - Elefante Relatore - Leo P.M. (concl. per il rig.). - Obbialero (avv. Trincheri) - Espositivo (avv. Ummarino).

Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Radioamatore - Tetto dell'edificio - Installazione dell'antenna - Divieto - Illegittimità (C. c. art. 1102).

Né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (1).

Omissis L'impugnata sentenza ha spiegato perché non ricorrevano gli estremi dello "spoglio", dato che l'installazione dell'antenna ricetrasmittente sul tetto da parte dell'Esposito era stata attuata senza privare gli altri (condomini) compossessori, e quindi l'Obbialero, del godimento del tetto e senza impedire allo stesso (e agli altri condomini) l'esercizio del concorrente potere di fatto precedentemente esercitato sul tetto medesimo. Invero, in tema di compossesso ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia esorbitato dai limiti del compossesso ovvro abbia comportato apprensione esclusiva del bene con mutamento dell'originario compossesso (Cass., 2 dicembre 1994, n. 10363; 28 gennaio 1985 n. 432). Pertanto con riguardo all'utilizzazione del tetto, effettuata da un compossessore mediante installazione di antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio (o turbativa) del compossesso, denunciabile con azione di reintegrazione o manutenzione, postula il riscontro e l'accertamento che l'indicata utilizzazione ecceda i limiti segnati dalla concorrente facoltà degli altri compossessori traducendosi in un impedimento totale o parziale ad un analogo uso da parte di costoro.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato. il richiamo dell'art. 1372 cc. è del tutto inconferente perché, con riguardo a edificio in condominio, ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (Cass., 3 agosto 1990, n. 7825).
3.3. Il terzo motivo non ha pregio. In tema di edificio in condominio, posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune (art. 1102 c.c.) per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarne dal bene una utilità più intensa rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, e di non impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore, a condizione che si verifichi in concreto che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del tetto, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare. Nel caso specifico è stato accertato, mediante c.t.u., che l'installazione dell'antenna non ha alterato la destinazione del tetto nè privato gli altri condomini della facoltà di installare sul tetto analoghe antenne ricetrasmittenti. Omissis.

Il diritto all'antenna

1) Premessa. La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ribadisce il principio per cui ogni condomino ha il diritto di installare l'antenna sul tetto comune, dando, tuttavia, rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, una diversa motivazione.
Si riconduce infatti la soluzione adottata nell'ambito delle norme regolanti la comunione. In particolare si afferma che:
- l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto dell'edificio, effettuata senza privare agli altri condomini compossessori del godimento del tetto e senza impedire agli stessi l'esercizio del concorrente potere di fatto sul tetto medesimo, esclude la configurabilità di uno spoglio (o turbativa) del compossesso, denunciabile con l'azione di reintegrazione o manutenzione (1);
- nè l'assemblea dei condomini nè il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il dirtto di ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (2);
- in tema di edificio di condominio, posto che il partecipante può usare della cosa comune (art. 1102 c.c.) per un suo fine particolare, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, e di non impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione di un'antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore (3) a condizione che si verifichi in concreto, che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del tetto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare. La Suprema Corte non considera, peraltro, nè le leggi speciali vigenti in materia, dalle quali si possono trarre precise indicazioni sul diritto all'antenna, nè l'evoluzione giurisprudenziale che c'è stata in materia. E' opportuno pertanto, ai fini di un corretto inquadramento della sentenza che si annota, vedere quale sia l'attuale stato normativo, nonché l'evoluzione giurisprudenziale, con la precisazione che con il termine "aereo" si farà riferimento a quella parte integrante di un impianto televisivo o radiofonico o ricetrasmittente che è l'antenna.

2) La normativa. La prima legge speciale emanata in materia, e tuttora in vigore, è la L.6 maggio 1940, n. 554 (Disciplina per l'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche) che recita
- all'art. 1: "I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiotonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi,..."
- all'art. 2: "Le installazioni ... devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3agosto 1928, n. 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi';
-all'art. 3: "Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro od innovazione ancorché ciò importi la rimozione od il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.
Egli in tal caso dovrà avvertire prevent vamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione od al diverso collocamento dell'aereo";
- all'art. 5: "Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rinunzia anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente";
- all'art. 11: "Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni, ai sensi dell'art. 1 e del 1° comma dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle Telecomunicazioni. All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del 2° comma dell'art. 2 e di stabilire l'indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa".
Viene poi in considerazione il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che
- all'art 231 prevede la possibilità di ricorso all'esproprio per acquisire gli immobili necessari agli impianti di telecomunicazione ed opere accessorie esercitati dallo Stato o da concessionari, per il riconosciuto carattere di pubblica utilità degli stessi, e per quelli di uso esclusivamente privato se dichiarati di pubblica utilità con decreto ministeriale;
- all'art 232 recita "Negli impianti di telecomunicazione di cui al precedente art. 231, 1° comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario od il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi, ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione de gli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità";
- all'art 233 si prevede l'imposizione di servitù coattiva, con indennità, per il passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate all'art. 231 c.c.;
- all'art. 237, 2°c comma, recita: "il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione ancorché essa importi la rimozione o diversa collocazione degli impianti, dei fili e di cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 45 della L.23 giugno 1865, n. 2359";
- all'art 397 recita: "I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprie tà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radio diffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il 2° comma dell'art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applichino in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria".
Queste sono le norme fondamentali in materia che delineano il diritto di aereo esterno per l'abitante, a qualunque titolo, dello stabile o appartamento; tuttavia sono ancora oggetto di contrasto la natura di tale facoltà, la sua titolarità ed il suo contenuto. La S.C. ha avuto, infatti, modo di pronunciarsi più volte sull'argomento, modificando, talvolta, anche radicalmente, i suoi orientamenti.

3)I primi orientamenti giurisprudenziali. La prima decisione risale al 1960 (Cass., 4 maggio 1960, n. 1005, in Mass., 1960,1005, e per la motivazione in Foro It., 1961,1,850, ed in Giust. Civ, 1960,1,1122; conf. Trib. Roma, 18 ottobre 1964, in Rep. Giur. lt. 1965, voce "Radiocomunicazioni", nn. 8-10) ove si ribadì il divieto, stabilito dalla legge n. 554/1940, per i proprietari di opporsi alla installazione nella loro proprietà di antenne destinate al funzionamento di apparecchi appartenenti a condomini o inquilini; inoltre si precisò che il rapporto nascente da tale speciale limitazione al diritto di proprie tà potesse essere equiparato a quello delle tipiche servitù coattive.
Tale orientamento fu modificato nel 1971 (Cass., 8 luglio 1971, n. 2169, in Giur. It. 1974, I,1,507, con nota di Annunziata, Brevi note sul diritto alla installazione di antenne televisive) (4) quando si stabilì che il diritto previsto dall'art;1 legge n. 554/1940, non ha natura reale di servitù, ma ha natura personale, cosicché il titolare può esercitano indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o di diventare utente (radio) televisivo.
Da questa precisazione scaturiscono importanti conseguenze, ed in particolare:
- trattandosi di diritto personale (di godimento), e non di diritto reale, esso deve essere fatto valere e tutelato dai singoli proprietari delle antenne installate sulle parti comuni (terrazzo, lastrico solare) e non dall'amministratore, che difetta in questo caso di legittimazione attiva e passiva (salva naturalmente l'ipotesi di conferimento di poteri ad hoc da parte degli in teressati: Cass., 8 luglio 1991, n. 2160, in Mass., 1991, 2160);
- se fatto valere dal singolo proprietario di impianto, abitante a solo titolo di locazione, egli non dovrà chiamare in causa il suo locatore per agire contro il condominio, affiancandosi il diritto all'antenna a quelli che scaturiscono dal contratto di locazione;
- l'installazione di aereo su parti comuni non costituisce innovazione, ma legittimo uso della cosa comune, e perciò non occorre l'autorizzazione dell'assemblea condominiale prevista per le innovazioni; tale facoltà può esercitarsi anche contro esplicito divieto del regolamento condominiale, laddove la maggioranza non provveda, all'installazione di antenna televisiva centralizzata, o alla sua modifica per la ricezione di ulteriori possibili trasmissio ni, anche se diverse dai servizi esercitati dallo Stato o dai suoi concessionari (Pret. Roma 15 novembre 1978, inedita; Id. Frosinone, 25 luglio 1958, in Rep. Foro It., 1959, voce "Radiotelevisione", n. 8; App. Roma, 29 aprile 1957, ibid., voce cit., n. 4, inedite sul Rep. Giur. lt.).
Resta fermo, ovviamente il limite di cui all'art. 1102 c.c., per cui il condomino con diritto d'aereo non dovrà turbare la sfera del diritto degli altri in ordine al concreto godimento della cosa comune oltreché rispetto alla possibilità di avvalersi di una pari facoltà (5). Tale limite, però, si dovrà comunque coniugare e coordinare con l'art. 2 della legge n. 554/1940 e l'art. 232,3° comma, del D.P.R. n. 156/1973. Precisata pertanto la natura del diritto d'aereo, la giurisprudenza si è poi occupata dei limiti di tale diritto prevedendo che questi operano nei confronti dei soli proprietari obbligati, non subendo tale diritto nessun altro limite che non sia quello degli interessi generali, di modo che le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme tecniche dettate dall'art. 78 R.D. n. 2295/1923 (Cass., 30 novembre 1980, non massimata). Viene così delineato un diritto d'aereo esterno, per l'abitante di uno stabile che sia o diventi anche proprietario di impianto, che comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera dell'antenna, compreso il diritto di accedere temporaneamente all'appartamento di un condomino (6), né tale limitazione del diritto di proprietà è subordinata all'esistenza di condizioni di necessità o di particolare utilità (7), purché, naturalmente, gravi sullo stabile in cui il proprietario dell'aereo abita (8).(Per eventuali contestazioni sul diritto all'installazione, cioè qualora il diritto dell'utente sia contestato o non sia soddisfatto) (9), la competenza sarà del giudice ordinario, spettando al ministro solo le questioni relative all'osservanza delle norme tecniche sull'installazione delle antenne radio e televisive (Cass. n. 1005/60, cit.).

4) La giurisprudenza dopo la sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale . In un siffatto quadro giurisprudenziale si inserisce nel 1976 una pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost., 28 luglio 1976, n. 202, in Giur It, 1976,I,1,12) che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1,2,45, della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale) ha consentito a tutti i cittadini l'esercizio concreto del diritto alla manifestazione del proprio pensiero (art. 21 Cost.) con ogni mezzo di diffusione.
Si apre così la possibilità di riferire agli articoli della legge n. 554/1940 e del D.P.R. n. 156/1973 non solo agli impianti di ricezione-radioaudizione ed alle utenze di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato e/o dai concessionari, ma anche a quelle di radiodiffusione e trasmissione in generale. A conferma, segue, immediatamente una sentenza della Cassazione a Sezioni unite (10) che afferma la più ampia facoltà, per il titolare dell'utenza radiofonica e televisiva, di installare sulla proprietà altrui e sulle parti comuni dell'edificio, antenne destinate non solo alla ricezione televisiva, ma anche "al funzionamento di apparati radioriceventi e trasmittenti da amatore" applicando analogicamente l'art. 1 della legge n. 554/1940, relativa alla disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche, alle antenne destinate alla ricezione televisiva e degli impianti radioamatoriali (tale posizione soggettiva non viene qualificata né come servitù né come diritto personale di godimento, bensì come vero e proprio diritto soggettivo perfetto).
Conformi si mostrano numerose Corti di merito:
- la Pret. Roma, 20 giugno 1979, in Giur. It., 1981,I,2,212, con nota di Vincenzi, statuisce che il diritto di aereo esterno, connesso dall'art. 1 legge n. 554/1940 e dal l'art. 232 del D.P.R. n. 156/1973 alla proprietà di apparecchi radiofonici, deve analogicamente estendersi "agli impianti od antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere";
- la Corte d'appello di Roma, 21 maggio 1980, inedita, ritiene applicabile analogicamente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le comunicazioni radiofoniche alle antenne di apparecchi oltreché televisivi, anche radioriceventi e ricetrasmittenti per radioamatori (11);
- il Trib. Roma in due pronunce, 13 ottobre e 27 ottobre del 1980, in Rep. Giur.It., 1981, voce "Radiocomunicazioni", nn. 63-64, e per la motivazione in Foro It., 1981,I,3007, riconosce ad una emittente privata la facoltà di installare, senza autorizzazione del condominio, in applicazione estensiva dell'art. 1 legge n. 554/1940, sempreché non si impedisca il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, sulle parti comuni dello stabile, antenne, non diverse per forma da quel le riceventi, "anche per la diffusione" radiofonica e televisiva di notizie pubblicitarie a pagamento (12);
- Pret. Milano, 11 febbraio 1980, Trib. Milano, 3 marzo 1980, Pret. Monza, 12-15 luglio 1980, Trib. Monza, 20 maggio 1986, App. Milano, 7 maggio 1991, Trib. Monza, 30 aprile 1992, tutte inedite sul Rep. Giur. It., per il quale l'installazione da parte di un soggetto di manufatto nell'immobile di sua proprietà esclusiva non può costituire violazione del diritto del proprietario del fondo confinante, rimanendo nella sfera del giuridicamente indifferente il peggioramento dell'aspetto esteriore del fondo o della veduta che dallo stesso si gode per effetto della presenza del manufatto stesso.
A conferma di questa chiara evoluzione estensiva della giurisprudenza giunge nel 1983 una pronuncia della Cassazione (13) che, in sede di precisazione della natura del diritto di antenna, negando l'inquadramento sia tra le servitù, sia tra gli stessi diritti personali di obbligazione per l'asserita mancanza del requisito della patrimonialità richiesta per qualsiasi obbligazione (argomentando dal fatto che al diritto d'antenna non corrisponde un diritto d'indennità per il proprietario d'immobile) lo qualifica come "facoltà - compresa nell'amplissimo diritto primario riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione alla libera manifestazione del pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione spettante ad ogni cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), che come destinatario della manifestazione del pensiero altrui (diritto all'informazione) - attinente al l'esercizio del diritto stesso, per l'aspetto riguardante il diritto all'informazione mediante radio e televisione e del quale costituisce un mezzo di attuazione... Tratta si perciò di un dovere legale speciale non inquadrabile nella categoria delle obbligazioni ex lege la cui osservanza non deve però comportare a carico del soggetto tenuto una menomazione apprezzabile del diritto di proprietà" (14).
La S.C., infatti, decidendo una questione relativa alla possibilità di installazione d'antenna di apparecchio amatoriale, supera l'ostacolo costituito dall'articolo 397 del D.P.R. n. 156/1973 (inesistenza di un tale diritto fino all'emanazione della riserva di regolamento prevista da tale norma), sia stabilendo che il diritto alla manifestazione via etere del pensiero comprende quello di installare l'antenna necessaria a diffonderlo (15), sia ribadendo la legittimità della applicazione analogica della disciplina vigente per le antenne riceventi a quelle trasmittenti.
Ovviamente, si precisa, tale diritto è circoscritto dallo stesso limite previsto per gli apparecchi di ricezione, d'inesistenza di qualsiasi menomazione, escluse quelle non apprezzabili, al normale godimento dell'immobile da parte del proprietario o degli altri condomini.
Si apre così la strada al pieno riconoscimento, già in parte effettuato, del diritto d'aereo dei privati cittadini nella sua più ampia accezione.
Arriva, infatti, puntualmente nel 1988 una decisione del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, 20 ottobre 1988, n. 594, inedita sul Rep. Giur.It.) (16) ove si stabilisce che:
- l'autorizzazione all'installazione di stazione ed antenne radioelettriche ad uso privato spetta esclusivamente all'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni;
- le antenne radiantistiche non incidendo, agli effetti delle leggi urbanistiche, sulla tra sformazione del territorio, possono essere liberamente installate senza alcuna autorizzazione comunale.
In relazione a quest'ultimo punto, è bene esaminare il problema se i manufatti relativi all'installazione dell'antenna (tralicci, antenna, ...) siano o meno soggetti al regime della concessione edilizia.
Risposta positiva diedero nel 1982 il T.A.R. Veneto (21 giugno 1982, n. 503) e nel 1980 il T.A.R. Piemonte (22 luglio 1980, n. 652), inedite sul Rep. Giur. It., per cui anche se l'installazione di antenne è tra i privati proprietari un diritto soggettivo, il relativo esercizio nei confronti del Comune andava sottoposto ai poteri preventivi e repressivi del Sindaco, secondo le leggi urbanistiche.
Tale soluzione tuttavia non è accoglibile in quanto, anche alla luce della detta pronuncia del Consiglio di Stato, non è considerata "costruzione" l'installazione di antenna, salvo naturalmente il caso che il materiale di cui sia composto il manufatto, realizzato sopra o sotto il suolo, quale che sia la sua destinazione e la tecnica posta in essere, diano all'oggetto caratteristiche tecniche di stabilità ed immobilità (App. Napoli, 17 febbraio 1958, medita sul Rep. Giur It.), con con seguente applicazione anche delle norme sulle distanze legali.

5) I più recenti orientamenti giurisprudenziali. All'orientamento della sentenza della Cassazione del 1976, invece si rifà Cass., 24 marzo 1994, n. 2862, in Mass., 1994, 247, e per la motivazione in Corriere Giur., 1994,9, con nota di De Tilla, che, ignorando peraltro l'esistenza della sentenza del 1983, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva, un vero e proprio diritto soggettivo perfetto.
Peraltro tale diritto è condizionato solo nei confronti dell'interesse generale, talché l'installazione dev'essere eseguita in conformità con le norme contenute nell'art. 78 del R.D. n. 2295/1928, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare del diritto di impianto che tali installazioni non debbano impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né recare danni alla proprietà medesima (17).
E proprio sotto un profilo più strettamente del diritto di proprietà, come si è visto in apertura, si colloca la sentenza in commento.
Tuttavia tutte le sentenze finora riportate non hanno mai considerato la natura pubblica dell'attività svolta dai radioamatori. Questi infatti hanno il dovere nei casi di calamità naturale o di situazioni di pubblica emergenza di consentire l'uso gratuito dei loro impianti in sostituzione di quelli normali, interrotti a causa degli eventi, o di effettuare, sempre gratuitamente, le comunicazioni di servizio delle amministrazioni o inerenti alle operazioni di soccorso o ricerca di persone e cose (D.M. 27 marzo 1974, c.d. Decr.Togni; art. 11 D.P.R. n. 156/1973). E' vero che tale servizio di pubblica utilità è solo potenziale, tuttavia ciò non esclude che esso possa concorrere a rafforzare il diritto all'antenna per i radioamatori.

1) Cass., 2 dicembre 1994, n. 10363, in Mass., 1994, 998; Id., 8 gennaio 1994, n. 154, in Giur. It. 1994,I,1,1305, con nota di Cerere; Id., 13 luglio 1993, n. 7691, in Mass., 1993, 7693, Id., 11 marzo 1993, n. 2947 ibid., Id., 28 gennaio 1985, n. 432, in Mass., 1985,432.
2) Cass., 3 agosto 1990, n. 7825, in Mass., 1990, 7825, ove si precisa che l'installazione della antenna non deve pregiudicare l'uso del terrrazzo da parte degli altri condomini e comunque non arrechi agli stessi un qualche impedimento o di farne parimenti uso secondo il loro diritto; Id., 6 novembre 1985, n. 5399, in Giur. It. 1987,I,133, precisa che la delibera assembleare che vieti l'installazione dell'antenna, ove non ricorrano ipotesi di pregiudizio alle parti comuni dell'edificio o all'uso del bene da parte di altri condomini, è nulla, con la conseguenza che il condomino interessato - sempre che non abbia espresso voto favorevole alla delibera - può far accertare il proprio diritto alla installazione, anche se non abbia impugnato la decisione dell'assemblea nei termini e nei modi di cui alI'art. 1137 c.c.
3) Secondo l'art. 330, 20 comma, del D.P.R. n. 156/1973 "l'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale ed osservazioni di indole puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazione".
4) In senso conforme: Cass., 11 marzo 1975, n. 906, in Mass., 1975, 906, la precedente costruzione non soddisfaceva soprattutto per l'impossibilità di allargare la sfera delle limitazioni al diritto di proprietà; il Pretore di Salerno (ord.), 24 ottobre 1990, in Arch. loc., 1992,176, dice espressamente che il diritto alla installazione non ha natura reale, ovvero non si configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in una ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'appartamento, mentre ha la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condomino e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario; il Pretore di Roma, 13 luglio 1987, in Foro It., 1988,I,2415 ed in Arch. Loc. 1989, 180, ricorda che l'impedimento all'esercizio del diritto d'installazione d'antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire l'accesso ai tecnici incaricati di riattivare l'antenna, nonché attraverso il rifiuto dell'amministratore di consegnare la chiave della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l'azione di reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel condominio.
Conforme è il Comporti, Le servitù predialì in Tratt. di dir. priv. diretto da P Rescigno, 8, Torino, 1982, 239, che configura tale fattispecie come una limitazione legale della proprietà, e non come una servitù coattiva.
5) Questo è l'ambito in cui si muove la sentenza che si annota; ma quid iuris se in un condominio fossero occupati tutti gli spazi idonei all'installazione di aereo?
Nulla quaestio per l'installazione di antenne televisive ove ben si può ricorrere, come d'altronde accade sempre più spesso nella pratica, ad antenne centralizzate. I problemi maggiori nascono per i radioamatori ove tale soluzione non è adottabile per problemi di ordine tecnico. Ritengo inevitabile in tale caso una limitazione del diritto del condomino; tale limitazione non è tuttavia definitiva, il diritto d'aereo rimane infatti condizionato sospensivamente fino al momento in cui la situazione di fatto consenta l'installazione di una nuova antenna. In caso di più condomini limitati nel loro diritto la condizione si considererà verificata per chi attende da maggior tempo.
(6) Trib. Roma, 18 ottobre 1964, in Rep. Giur. It. 1965, voce "Radiocomunicazioni", nn. 8-10, e perla motivazione in Temi Rom., 1964, 11-12, 709; Trib. Salerno, 31 gennaio 1958, in Foro It. 1958, I, 808, con osservazioni di Branca, medita sul Rep. Giur. It.; salvi i limiti sopra citati e quelli impliciti quali il dovere preventivamente stabilire con il proprietario dell'immobile modi e tempi per le esecuzioni delle relative opere, non potendosi installare l'antenna all'insaputa od in assenza di questi: Pret. Nardò, 30 giugno 1965, in Giur. It. 1967, I, 2, 571, con nota di Protetti, ha accolto la domanda di manutenzione nel possesso esperita dal proprietario dell'immobile, con conseguente ordine di rimozione dell'antenna; tra l'altro tale effetto si sarebbe dovuto produrre in ogni caso in quanto l'antenna era stata installata su di uno stabile diverso da quello abitato dal proprietario d'aereo, in violazione dell'art. 1 legge n. 554/1940.
7) Trib. Napoli, 10 aprile 1961, medita sul Rep. Giur. It., e per la motivazione in Foro Nap., 1961,I,1.
8) Pret. Nardò, cit.; l'art. 397 del D.P.R. n. 156/1973 parla di un diritto degli abitanti o condomini dello stabile e non di un diritto erga omnes.
Ancora più controversa è la questione della natura del diritto di installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui in relazione all'esercizio di attività radiofonica nella unità immobiliare sita in un edificio condominiale. La risposta favorevole si è basata sul rilievo che tale attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi (Trib. Latina, 16 novembre 1992, inedita sul Rep. Giur. It., ma per la motivazione in Giur. di Merito, 1993, 945). Si è altresì affermato che, l'art. 1122 c.c. vieta solo di compiere nella proprietà esclusiva opere che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio, il semplice mutamento d'uso della proprietà esclusiva deve ritenersi lecito se non vietato dal regolamento condominiale. Si è quindi ritenuto che non contravviene al regolamento - vietante la destinazione degli appartamenti ad uffici o a industrie, o ad usi che turbino la tranquillità dei condomini o costituiscano pericolo per Io stabile o ne menomino il decoro - la destinazione dell'appartamento a studio per trasmissioni televisive (Trib. Roma, 27 ottobre 1980, in Rep. Giur. It. 1981, voce "Radiocomunicazioni", n. 64, e per la motivazione in Giur. di Merito, 1982, 321); la statuizione - che ha considerato lecita l'installazione di antenna televisiva trasmittente sul balcone di un singolo appartamento, non diversa per forma dalle comuni antenne riceventi - prende fondamento dal rilievo che deve considerarsi innovazione, come tale soggetta alle limitazioni di cui all'art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma soltanto quella che alteri l'identità o la destinazione della cosa stessa con conseguente incidenza sull'interesse di tutti i condomini, mentre non possono ritenersi innovazione gli atti di maggiore utilizzazione della cosa comune, che non ne importino alterazione o modificazione e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica.
In senso contrario si è invece ritenuto (Trib. Lecce, 15 aprile 1983, inedita) che la facoltà prevista dalI'art. 397 D.P.R. n. 156/1973 di installare sulla proprietà altrui antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione spetta solo a coloro che hanno, nello stabile, la casa di abitazione e non pure a chi vi esercita un'attività commerciale o artigianale.
9) In caso di rifiuto del condomino alla installazione sarà necessario adire l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza od un provvedimento d'urgenza; si è ritenuta legittima la tutela ex art. 700 c.p.c. del diritto dei condomini di passare attraverso l'appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un'antenna televisiva sul tetto dell'edificio, purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di quest'ultimo (Pret. Roma, 16 dicembre 1990, inedita nel Rep. Giur. It., ma per la motivazione in Arch. Loc., 1990,801; sul piano delle azioni giudiziarie si vedano altresì Cass., 25 febbraio 1986, n. 176, in Giur. It. 1987,I,1,133). E' comunque preclusa la possibilità di farsi ragione da sé: art. 392 c.p.
1O) Cass., 22 ottobre 1976, n. 3728, in Mass.,1976,3728, e per la motivazione Foro It., I,430).
11) Non è accoglibile l'opinione di chi come il Gentili, in Giur. It., 1985, I,1, 783, sostiene che non sia applicabile l'art. 232 del D.P.R. n. 156/1973 agli impianti di emissione via etere data la "differenza obiettiva esistente tra i due tipi di impianti, essendo quello destinato alla trasmissione assai più complesso ed ingombrante che non quello destinato alla semplice ricezione", visto che quanto all'antenna, è identica, semmai l'uni ca differenza potrebbe risultare nell'apparecchio ricetrasmittente che però è destinato inevitabilmente ad essere collocato all'interno dell'abitazione di chi trasmette.
12) Conforme a tale orientamento è Gallone, Antenne radiotelevisive ed immissione di onde, in Riv. Giur. Edil., 1982,I, 245, il quale si pone altresì il problema dei disturbi causati dalle onde elettromagnetiche emesse dalle antenne trasmittenti inquadrando esattamente il problema nell'art. 844 c.c. in materia di immissioni. Tuttavia i disturbi causati nella ricezione di immagini televisive o all'interno di apparecchi telefonici derivanti dall'opera di trasmissione dei radioamatori, saranno egualmente illegittime, anche se non eccedano la normale tollerabilità, nel caso in cui la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore sia superiore a quella fissata nella relativa licenza (arg. ex art. 9, 2° comma, D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214).
A mio avviso, qualora poi la percezione del disturbo fosse dovuta all'apparecchio televisivo o telefonico, per relativa vetustà, il radioamatore che pure trasmetta nei limiti di potenza consentiti, sulle frequenze cui è abilitato e che non causi disturbi al di fuori di quel singolo caso, sarà tenuto ad apportare all'apparecchio disturbato le opportune modifiche e ciò in quanto non è riscontrabile nell'ordinamento giuridico un dovere di aggiornamento tecnico agli ultimi ritrovati tecnologici.
In argomento si veda l'art. 18 del D.P.R. n. 740 del 27 luglio 1981 che dà esecuzione agli Atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979, dedicato appositamente ai disturbi derivanti da trasmissione.
13) Cass., 18 dicembre 1983, n. 7418, in Giur. It., 1984,I,1,1267 ed in Foro It. 1984,I,415, ove in nota vi sono cenni sulla situazione relativa agli USA; ribadita da Cass., 6 novembre 1985, n. 5399, cit., per la quale qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata una antenna televisiva centralizzata ed un condomino intenda invece installare una antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte degli altri condomini od arrechi un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una de le parti comuni, mentre al di fuori di tale ipotesi una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla; Cass., 25 febbraio 1986, n. 1176, in Mass., 1986,1176.
14) Per una distinzione all'interno del precetto costituzionale tra libertà di informarsi, libertà di informare e libertà di essere informati, v. Barile - Grassi, voce "Informazione (Libertà di)", in App. Noviss. Dig. It., IV, Torino, 1983, 199; Rossi Carleo, Il diritto all'informazione nei suoi aspetti privatistici, in Riv. Dir. Civ. 1984,II,129; Cuflaro, Profili civilistici del diritto all'informazione, Napoli, 1986.
15) "Appare evidente che se il trasmettitore ed il ricevitore hanno la potenzialità di effettuare una comunicazione, la comunicazione stessa non può essere di fatto realizzata se manca il mezzo di trasmissione del fenomeno radioelettrico: l'antenna", La Pesa, Leggi e normative sul servizio di radioamatore, Faenza, 1994, cui si rinvia per una analisi tecnico-giuridica dei problemi afferenti solo i radioamatori; si veda, altresì, Pedemonte, Radiotelevisione e servizi radioelettrici. Installazione di antenne ricetrasmittenti, in Nuova Giur. Comm., 1985,II,134.
16) A brevissima distanza, il 27 ottobre 1988, segue una sentenza della Corte costituzionale, la n. 1030, inedita sul Rep. Giur. It., ove si statuisce che per usare apparecchi radio ricetrasmittenti di debole potenza non è più necessario ottenere la concessione ma è sufficiente una semplice autorizzazione amministrativa.
17) Ulteriori limitazioni possono sorgere di fatto (ad es. insufficiente lastrico solare per poter installare l'antenna) o per legge (ad es. il fatto di trovarsi nei pressi di un aeroporto civile o militare limita la libertà di telecomunicazione via etere del privato il cui interesse viene subordinato a quello pubblico, v. L. 8 aprile 1983, n. 110 in materia di "Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza di volo").
Non si applicano ai radioamatori le norme sulle radiazioni non ionizzanti e sulla certificazione di idoneità delle antenne (legge reg. Veneto n. 29/1993 e legge n. 46/1990, salva però la necessità di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 sulla protezione delle strutture contro i fulmini), né le disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, art. 2, n. 3).
In materia di radiotelecomunicazioni si vedano anche: il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni, ed il D.P.R. 10 luglio 1995, n. 391, regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.

Articolo di Elio Bergamo, tratto da Radio Rivista n. 11 - 1999 da pag. 85 a pag. 89

L'istallazione di antenna per radioamatore non è soggetta a concessione edilizia
( TAR Piemonte, sez. I, sentenza 10.05.2000 n° 5933 )

L’installazione di una antenna per radioamatore costituisce un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio ed è priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto.

E' questo il principio enunciato dal Tar Piemonte con la sentenza 21/12/2002 n. 2156, che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l'ordinanza del Comune che gli aveva ordinato la demolizione dell'antenna e del traliccio per stazione di radioamatore.

(Vedi anche: Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del 15-12-1986 e C.d.S. V 1283 del 7-9-1995).

REPUBBLICA ITALIANA

“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- Prima Sezione -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 957 del 1996 proposto da

L.V.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Baccani e Cristiano Felisio , con domicilio eletto in Torino, via Vittorio Amedeo II presso lo studio dell’avv. Felisio.

contro

Comune di Bruino, in persona del Sindaco p.t.,
non costituito

per l’annullamento

della ordinanza del 26-2-1996 , con la quale il Comune di Bruino ha ordinato la demolizione di antenna e traliccio per stazione di radioamatore;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2002 il referendario Cecilia Altavista;
udito l’Avvocato Felisio per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Il 6-2-1996 agenti di Polizia Municipale del Comune di Bruino effettuavano un sopralluogo presso l’ immobile sito in via ........., rilevando che il sig. L., titolare di licenza per radioamatore, aveva posto sul tetto dell’edificio una antenna su un traliccio per la complessiva altezza di 3 metri circa .

Il Sindaco pertanto, ritenendo che la installazione del traliccio fosse soggetta a concessione edilizia, con provvedimento del 26.2.1996 ordinava al Leo la demolizione delle opere.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 4 della legge 10 del 28-1-1977;
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 94 del 25-3-1982; falsa applicazione dell’art 7 della legge 47 del 28-2-1985, travisamento in fatto ed in diritto, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione, incompetenza.
Con ordinanza n° 656 del 5-6-1996 questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza del 27 novembre 2002 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.

Considerato in diritto

Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione della legge 10 del 1977 e della legge 47 del 1985, in quanto l’impianto di antenna per radioamatore non sarebbe soggetto a concessione.

Tale motivo di ricorso è fondato. Infatti l’installazione di una antenna per radioamatore è considerata dalla giurisprudenza un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio, priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto ( Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del 15-12-1986; C.d.S. V 1283 del 7-9-1995).

Nel caso di specie vi è stata solo la posa del traliccio quale sostegno dell’antenna; il traliccio non può essere considerato un’ opera di rilevanza edilizia.

Tale interpretazione è confermata dall’art 91 septies della legge regionale del Piemonte 56 del 5-12-1977, che richiede la concessione edilizia per le antenne di teleradiocomunicazioni, solo nel caso di opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto.

Pertanto l’atto impugnato è affetto dai vizi lamentati, con conseguente necessità di annullamento . L’accoglimento del ricorso per tali motivi assorbe le ulteriori doglianze relative all’eccesso di potere .

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino, nella pubblica udienza del 27 novembre 2002, con l’intervento dei Magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Bernardo Baglietto Primo Referendario
Cecilia Altavista Referendario, estensore.

Il Presidente
f.to A. Gomez de Ayala

L’Estensore
f.to C. Altavista

Il Direttore di Sezione
f.to M.L.Cerrato Soave

Materiale tratto da: http://www.radiomarconi.com/marconi/dirittoantenna.html


DIA per l'installazione delle antenne radioamatoriali?
Solo se si costruisce anche il plinto, e quindi il traliccio parte dal terreno con relativa fondazione quasi vero, infatti la sentenza 163/93 del TAR Piemonte dice di no, che non servono autorizzazioni comunali.
Una capatina in Comune prima di installare.... risolve tutto.

autore: Ing. Arturo D'Aprile (ik7jwy)
(versione 1 del 4-8-2007)

Nella lettera di trasmissione della mia licenza (come era allora definita l'attuale Autorizzazione Generale) per l'impianto e l'esercizio di una stazione di radioamatore, il cui oggetto era "Antenne", era scritto testualmente:
"Ai sensi dell'art.315 del D.P.R. 29-03-1973 n. 156, si intende per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori od un complesso di trasmettitori e ricevitori nonchè gli apparecchi accessori, comprese le antenne, necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni. Ne consegue che il titolare della licenza è autorizzato all'installazione della stazione nel suo complesso così come è definita dall'art.315 sopra indicato, al fine di poter svolgere l'attività radiantistica per la quale è abilitato. E' inteso che le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso alla proprietà, secondo la sua destinazione nè arrecare danno alla proprietà medesima ed a terzi."
Dal 1987 molte cose sono cambiate. Oggi vige il Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche che, a proposito delle antenne per stazioni di radioamatore, all'art.17 primo comma dell'Allegato 26, recita:
"1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica." ( http://www.urpcomunicazioni.it/codice_allegati.pdf)
Il citato art.209 del Codice regola i rapporti tra le installazioni di antenne e la proprietà di terzi. Ciò che, invece, più interessa in questa sede è il richiamo alle "vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica".
Quali sono queste norme e come esse incidono sulla eventuale necessità di redigere un apposito progetto del nostro impianto di antenna ?

Iniziamo con le norme di carattere tecnico
Sugli Impianti
La normativa tecnica che viene subito in mente a proposito di impianti in generale è quella sulla loro sicurezza, la legge n. 46 del 1990. Questa legge, seguita dal relativo Regolamento di Attuazione n. 447 del 1991, stabilisce che l'installazione degli impianti debba essere eseguita da personale abilitato che rilascia alla fine dei lavori la relativa "dichiarazione di conformità". Inoltre, in essa vengono individuati gli impianti per i quali è anche necessario presentare apposito progetto. La legge in questione, all'art.1, stabilisce l'ambito di applicazione e cita tra gli altri impianti:
"b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;"
Quando tale legge entrò in vigore, quindi, ci si iniziò a chiedere se anche gli impianti realizzati dai radioamatori, in particolare le loro antenne, non rientrassero nel suo campo di applicazione. L'interrogativo ebbe una autorevole risposta nel 1994, quando l'allora Ministero dell'Industria, Artigianato e Commercio, con propria nota del 7-maggio-1994 a firma del Capo Ufficio Legislativo, scrisse testualmente:
"A giudizio dello scrivente, peraltro, l'esenzione delle attività radioamatoriali potrebbe trovare giustificazione sia nel carattere di "sperimentazione" riconosciuto dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) reso esecutivo con D.P.R. 27.7.1981, n. 740, sia nella esaustiva disciplina speciale della materia che prevede,tra l'altro, la possibilità per l'Amministrazione postale di dettare prescrizioni tecniche (art. 9 D.P.R. 5.8.1996 n. 1214) e di procedere ad ispezioni delle stazioni radio (art. 16 citato D.P.R. n. 1214). Gli interessati devono essere altresì in possesso di apposita concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore (art. 330 D.P.R. 29.3.73 n. 156) che può essere rilasciata solo a chi abbia conseguito apposito titolo di abilitazione (patente di radioamatore) a seguito di esame vertente su discipline tecniche e regolamentari, ivi inclusi elettrologia ed elettrotecnica, effetti fisiologici della corrente elettrica e norme di protezione. Resta peraltro salva la necessità di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l'altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto l'edificio contro i fulmini."
A questa seguì la nota datata 9-9-1994 della Direzione Centrale dell'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, a firma dell'Ing. Avanzi, con cui si comunicava all'Associazione Radioamatori Italiani quanto segue:
"Il medesimo Dicastero dell'Industria, con data del 7.5.1994, della quale si unisce copia, ha ritenuto che l'attività radioamatoriale possa considerarsi esente dalle previsioni della legge 46/90 restando però..."salva la necessità, di garantire una reale applicazione della norma CEI-81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l'altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto l'edificio contro i fulmini". La suddetta nota venne pubblicata su Radio Rivista n. 10 del 1994.
A parere del sottoscritto, quanto sopra riportato dovrebbe essere sufficiente a far ritenere che i nostri impianti di antenna siano esclusi dal campo di applicazione della legge n. 46/90. E' vero che una nota ministeriale non ha lo stesso peso giuridico di una legge e che in essa viene usato il condizionale "potrebbe", tuttavia ritengo che essa rappresenti in ogni caso un autorevole pronunciamento, da parte dello stesso Ministero promotore della legge sulla sicurezza degli impianti, a favore della esclusione degli impianti radioamatoriali, pronunciamento che non potrebbe venire disatteso in sede legale in caso di contenzioso per un eventuale sinistro. E in quella sede avrebbe il suo valore anche la nota dell'Ing. Avanzi sopra accennata con cui, tra l'altro, si invitava l'Associazione Radioamatori Italiani alla massima diffusione tra gli associati di quanto comunicato dal Ministero dell'Industria Artigianato e Commercio.

Pur nell'ipotesi di non assoggettabilità degli impianti di antenna radioamatoriali alle prescrizioni della legge n. 46/90, resta tuttavia l'obbligo di applicazione della normativa sulla protezione dalle scariche atmosferiche. A tale proposito rinvio ad altro articolo, pubblicato in questa stessa sezione del portale, intitolato "Protezione dalle scariche atmosferiche". In esso illustro la procedura semplificata per la valutazione del rischio di fulminazione prevista dalla Norma CEI81-1 e applicata al caso specifico delle nostre antenne.
Naturalmente, obbligo della protezione dalle scariche atmosferiche non vuol dire obbligo di realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Vuol dire invece che la struttura interessata deve essere protetta contro i fulmini a regola d'arte.

A questo proposito, la legge n. 186 del 1° marzo 1968 e la stessa legge n. 46/90 stabiliscono che la protezione conforme alla norma CEI 81-1 è da considerarsi a regola d'arte. Si tratta, quindi, di applicare tale normativa tecnica al caso specifico, volta per volta, e vedere cosa siamo effettivamente tenuti a fare. Nel caso in cui, a seguito della applicazione della norma CEI81-1, il rischio dovuto al fulmine risultasse minore di quello tollerabile, non sarebbe richiesta alcuna misura di protezione perchè, come si dice in questi casi, l'edificio interessato risulterebbe "autoprotetto".
Qualora, invece, la realizzazione di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche risultasse necessaria, oltre a doverci rivolgere a personale abilitato che alla fine dei lavori ci rilasci la "dichiarazione di conformità" prevista dalla legge n. 46/90, potremmo essere costretti anche a far redigere apposito progetto di tale impianto. Il Regolamento di Attuazione della legge n. 46/90, infatti, all'art.4, prevede l'obbligo di progetto:
"d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) (tra cui gli impianti radiotelevisivi e le antenne, n. d.r.), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con altezza superiore a 5 metri;" (la sottolineatura è mia)
In base, dunque, alle dimensioni degli edifici interessati e alla eventuale presenza o meno di impianti elettrici soggetti a specifica normativa CEI (esempio: locali ad uso medico, locali con pericolo di esplosione, locali con maggiore rischio in caso di incendio) sarà necessario o meno redigere il progetto dell'impianto di protezione dai fulmini. Escludendo i casi più rari di presenza di impianti soggetti a specifica normativa CEI, resta l'eventualità che l'edificio interessato abbia un volume superiore a 200 mc e un'altezza superiore 5 metri. In effetti, considerati questi valori dimensionali, è molto facile ricadere in questa eventualità. Ovviamente, qualora il progetto dell'impianto di protezione dai fulmini fosse necessario, esso potrà essere redatto solo da un professionista abilitato.
Vi è da dire che, nella denegata ipotesi che, nonostante il pronunciamento del 1994 del Ministero dell'Industria, Artigianato e Commercio, gli impianti di antenna dei radioamatori non fossero esclusi dal campo di applicazione della legge n. 46/90, anche per essi sarebbe molto facile ritrovarsi con l'obbligo della loro progettazione. Infatti, la lettera b) dell'art.4 del Regolamento di attuazione della legge, sopra riportata, include tra gli impianti per i quali è necessario il progetto sotto certe condizioni, anche le antenne e gli impianti radiotelevisivi in genere. In realtà, professionalmente non mi è ancora capitato di vedere un solo progetto, redatto ai sensi della Legge n. 46/90, di impianto televisivo centralizzato di un condominio, ad esempio.
Comunque, come si è visto, il progetto dell'impianto di antenna ai sensi della Legge n. 46/90 e successivo Regolamento di Attuazione, non è sempre necessario, nè è sempre obbligatorio un collegamento a terra o un vero e proprio impianto di protezione dai fulmini, nè è obbligatorio non superare certe altezze con le antenne. In realtà, i casi possibili vanno studiati singolarmente, di volta in volta, alla luce di quanto sopra esposto.

Passiamo ora alle norme di carattere urbanistico.
Tali sono quelle norme in forza delle quali potrebbe essere richiesto un permesso di costruire (come oggi si chiama la vecchia concessione edilizia) o una D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) o comunque un provvedimento che autorizzi l'installazione del sistema di antenna. A tale proposito, nell'ormai lontano anno 1988, il Consiglio di Stato, sezione V giurisdizionale, con sua decisione del 20 maggio 1988, depositata il successivo 20 ottobre, si espresse sull'argomento in maniera chiara ed inequivocabile , dichiarando che:
"l'antenna in questione (una direttiva tipo YAGI montata su traliccio posto sul tetto di un edificio, n. d.r.) non costituisce trasformazione del territorio Comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso, e non necessita di autorizzazione o concessione edilizia piu' di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case"...omissis..."Va per contro osservato che l'autorizzazione all'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato - e della relativa antenna - compete all' Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, alla quale l'art. 397 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Marzo 1973 n. 156 riserva il potere di dettare, con decreto del Ministro le norme tecniche relative, cosicche' anche per questo verso, risulta infondata la pretesa del Comune di sindacare in via di autorizzazione le dimensioni dell'antenna"
Questa sentenza ha fatto storia, rappresentando un solido punto di riferimento per molte successive sentenze di altre Corti.

Per esempio, il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 5933 del 10-5-2000, ha ribadito che:
"l’installazione di una antenna per radioamatore è considerata dalla giurisprudenza un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio, priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto ( Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del 15-12-1986; C.d.S. V 1283 del 7-9-1995). Nel caso di specie vi è stata solo la posa del traliccio quale sostegno dell’antenna; il traliccio non può essere considerato un’ opera di rilevanza edilizia." ( http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=1589)
Dello stesso parere il T.A.R. Puglia che, con sentenza n. 912 del 15-6-1990 ha stabilito che:
"l’antenna di una stazione radioelettrica non comporta in nessun modo e in nessun caso trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio comunale agli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere infisse al suolo o di sistemazione a scopo edificatorio del suolo stesso. L’ installazione di tali antenne, con i relativi tralicci che fungono da sostegno non necessita pertanto di autorizzazione o concessione edilizia , al pari di quanto comunemente avviene per le antenne televisive poste sui tetti delle case o degli impianti installati dall’ E.n. E.L. , dalla S.I.P. e da similari enti ( in tal senso cfr. Cons. Stato , sez. V . 20.10.1988. n. 594 ).
Al contrario, lo stesso Consiglio di Stato, V sezione, ha stabilito la necessità del titolo abilitativo alla installazione di un traliccio di supporto di antenne qualora esso sia ancorato direttamente al suolo. Infatti, con sentenza n. 5253 del 5-10-2001, premettendo che:"La costante giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte osservato che ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64; Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343)."
ha stabilito che:
"In particolare, poiché il piano urbanistico quale strumento di pianificazione indica quali siano le consentite modificazioni del territorio, il richiamato art. 1 della legge n. 109 del 1977 richiede il rilascio della concessione edilizia (e dunque il necessario riscontro di conformità) quando s'intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (Sez. V, 1 marzo 1993, n. 319; Sez. V, 23 gennaio 1991; Sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092/89; Sez. II, 11 ottobre 1989, n. 1348/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n. 329), anche quando si tratti di una "antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti" (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415)." ( http://www.ambientediritto.it/sentenze/2002/apr-giu/Cds%202001%20n. 5253.htm)

Sembrerebbe, dunque, ormai consolidata la giurisprudenza che vuole non necessario alcun provvedimento autorizzativo emesso dalla P.A. per l'installazione di antenne radioamatoriali sopra i tetti delle case, mentre richiede tale provvedimento autorizzativo (permesso di costruire o D.I.A.) nel caso in cui il supporto delle antenne consista in un'opera più importante da impiantare direttamente al suolo e che richieda lavori di movimento terra per scavi, plinti di fondazioni etc.

E' facile rifiutare in ogni caso questa conclusione, rammentando che la nostra A.G. si estende anche alle antenne, senza le quali di fatto non potremmo svolgere alcun servizio per il quale siamo stati autorizzati. Ma, riacquistando pacatezza e ragionevolezza, dobbiamo riconoscere la cogenza dell'articolo n. 17 dell'Allegato 26 del Codice delle Comunicazioni, accennato all'inizio di questo articolo, il quale ci impone il rispetto anche delle norme di carattere "urbanistico". Quindi, in poche parole, siamo si autorizzati ad installare le antenne che riteniamo opportune, ma nel rispetto delle leggi oggi vigenti in merito.

Il consiglio che mi sento di dare a chiunque voglia muoversi correttamente e prevenire eventuali problemi, con conseguenti esborsi di denaro per spese legali (anche nell'ipotesi di finale vittoria, spesso le spese vengono compensate tra le parti, ossia ognuno si paga le proprie...), è quello di conoscere adeguatamente la regolamentazione urbanistica della propria città. Basta recarsi presso l'Ufficio Tecnico del proprio Comune, direttamente o per il tramite di un tecnico di fiducia. Non esiste una regola generale valida per la totalità dei Comuni Italiani. In ambito urbanistico, in pratica, il federalismo è assai più spinto che in altri ambiti, per cui potrebbe essere che in un Comune ti si chieda una D.I.A. per installare il traliccio, mentre in un altro Comune tale installazione ti venga direttamente negata dalle norme. Quanto sopra almeno per sapere a cosa potremmo andare incontro qualora decidessimo di agire senza chiedere alcun atto autorizzativo. E' sempre valido il detto "prevenire è meglio che curare"...

Tratto da: http://www.hamradioweb.org

Altro materiale IMPORTANTE!!!!

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Ricorrente: COND. MONTESANTO
Contro: BIASONI DANIELE

Comparsa di costituzione per il Signor Biasoni

L'Avv. Alberto Baccani di Milano Via Bigli n. 2 e l'Avv. Baragiola di Busto Arsizio Via Mameli 6/b difensori ed il secondo anche proc. dom. per delega a margine del ricorso introduttivo del Signor Biasoni Daniele

espongono

Con reclamo depositato in data 2.7.98 e notificato in data 6.7.98 il Condominio Montesanto ha proposto opposizione al provvedimento emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10.6.98 con il quale il G.I. Dott. Limongelli ha accolto il ricorso ex art. 700 proposto dal Signor Biasoni Daniele autorizzandolo alla installazione dell'antenna, così come indicato nel progetto, sul tetto dell'immobile ove risiede quest'ultimo.
I motivi del reclamo si possono così sintetizzare (dato che dal reclamo non è agevole distinguere i motivi di diritto da quelli di pura doglianza per i termini letterali usati nel provvedimento):

errata valutazione da parte del Giudice sull'assenza di necessità di autorizzazione amministrativa

errata autorizzazione al Signor Biasoni di accedere al tetto non quando è necessario ma quando gli aggrada

errata mancata valutazione del danno biologico lamentato dai Condomini

errata valutazione della proposta formulata dal Condominio sulla sistemazione dell'antenna nel giardino, ancorata al suolo.

Si costituisce con il presente atto la difesa del Signor Biasoni contestando integralmente tutto quanto indicato nel reclamo e ribadendo tutte le motivazioni che hanno dato luogo al deposito del ricorso ex art. 700.

1

Buona parte del reclamo viene utilizzato per lamentarsi delle espressioni usate dal Giudice per censurare il comportamento del Condominio.
Il G.I. Dott. Limongelli ha infatti rilevato che nel fascicolo del Condominio erano state prodotte delle fotografie dalle quali il Condominio appariva come circondato da una vasta distesa campestre.
Le fotografie e la planimetria prodotte dal ricorrente Biasoni dimostrano come il Condominio ha la proprietà comune di un ridotto spazio ad uso giardino, recintato, e che la collocazione del traliccio e della relativa antenna dovrebbe essere situata, secondo le intenzioni dell'Amministratore, sul lato dell'immobile antistante all'appartamento del Signor Biasoni in un ristretto ambito tra la casa e gli alberi di alto fusto che sono vicini alla recinzione in condizione tale da impedire la rotazione dell'antenna o da far sovrastare i terreni confinanti violando lo spazio aereo dei vicini.
Il G.I. Dott. Limongelli ha valutato il comportamento del Condominio come improntato a mala fede, con resistenza temeraria alle richieste del Signor Biasoni e ha ordinato all'Amministratore di non opporsi all'installazione dell'antenna.

2

La difesa del Condominio si lamenta che il G.I. abbia definito "furbesca" la propria difesa.
Eccepisce altresì, senza peraltro fornire nuovamente alcuna giustificazione, un preteso danno alla salute o danno biologico derivante dall'installazione dell'antenna.
La difesa del Condominio Montesanto assume che il Giudice si sia fatto fuorviare dai documenti prodotti da controparte senza un loro esame critico.
Per ultimo la difesa del Condominio Montesanto ribadisce la tesi della necessità di una autorizzazione amministrativa producendo la sentenza del Consiglio di Stato 6.5.98 n. 415 nella quale, secondo gli assunti contenuti nel reclamo, si subordina l'installazione dell'antenna al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 Legge 28.1.1977 n. 10.

3

Per ciò che concerne le considerazioni di natura personale sul tono letterale dell'ordinanza non riteniamo opportuno fare alcun commento in quanto gli Ill.mi Giudici valuteranno a livello personale come possa essere definito il comportamento del Condominio.
Non riteniamo in ogni caso che la valutazione data dal Dott. Limongelli comporti alcun problema per ciò che concerne il provvedimento stesso che si è basato, contrariamente a quanto asserito da controparte, su un accurato ed attento esame sia dei documenti prodotti che di quanto oralmente discusso.
Per ciò che concerne i motivi di opposizione all'emissione dell'ordinanza ex art. 700 non possiamo che riportarci a quanto ampiamente esposto nel ricorso stesso e nella memoria 9.6.98 con relativi documenti.
In particolare sottolineiamo come non sia stata data alcuna prova dei pretesi disturbi né sia stata data alcuna prova del preteso danno alla salute.
Su tale punto in particolare produciamo copia della sentenza del Pretore di Massa (Sezione Distaccata di Pontremoli) in data 19.2.82 ove si afferma: "l'ipotesi di emissioni nocive per le persone è priva di qualsiasi base scientifica almeno per quanto riguarda le apparecchiature amatoriali e per gli eventuali disturbi alla ricezione dei segnali radio o televisivi per vero non certo dipendenti dalla misurazione della distanza rispetto alle abitazioni in decimetri piuttosto che in decametri potranno essere semmai denunciati agli organi amministrativi preposti alla vigilanza non certo essere prospettati in sede di denunzia di nuova opera siccome puramente ipotetici" (in Diritto di Antenna Leggi e Giurisprudenze di merito edizioni C. & C. pag. 262).
Per ciò che concerne la collocazione dell'antenna non possiamo che ribadire quanto illustrato nella memoria 9.6.98 e sottolineare, sulla base della planimetria prodotta sub. A in tale memoria, come i due corpi immobiliari costituenti il Condominio Montesanto siano cintati rispetto alle proprietà circostanti (cifr. mapp. 1268, 1273, 1258, 2494 etc.)
In particolare il Condominio vorrebbe far installare l'antenna tra l'edificio, che risulta nella planimetria posto a sinistra, e confinante con il mapp. 1273 che dalle fotografie appare chiaramente utilizzato per la piantumazione di alberi di alto fusto e la recinzione stessa.
Come abbiamo già chiarito è tecnicamente impossibile installare un traliccio ove si trovino alberi di alto fusto dovendo il sistema di antenne, installato sullo stesso, ruotare e conseguentemente posizionarsi contro gli alberi o addirittura sovrastare la rete di cinta sconfinando sullo spazio aereo del confinante.
A ciò si aggiunge che il traliccio dovrebbe avere delle dimensioni assolutamente inusitate superando in altezza i 15 metri, al fine di potersi elevare sopra gli alberi, creando problemi di stabilità e di pericolosità e richiedendo particolari accorgimenti tecnici per gli ancoraggi.
Come giustamente ha ritenuto il tecnico Umberto Gamba (cifr. doc. B prodotto nella memoria 9.6.98), per evitare interferenze occorre che le antenne siano poste al di sopra delle antenne radiotelevisive ed in questo caso non esiste materialmente lo spazio necessario.
Come giustamente ha ritenuto il G.I. Dott. Limongelli il comportamento del Condominio dimostra la sua intenzione di impedire l'installazione non esistendo alcuna argomentazione logica o tecnica, né tanto meno giuridica, che impedisca o renda inopportuna l'installazione di una antenna sul tetto.

4

Passiamo adesso ad esaminare l'unica argomentazione su cui insiste la controparte, ovverosia la necessità della concessione edilizia.
Per ciò che concerne la massima prodotta dobbiamo sottolineare come la medesima faccia riferimento ad una fattispecie totalmente diversa da quella attualmente in esame.
La massima stessa riguarda il caso di una stazione radiotelevisiva che aveva installato (così sembra comprendersi dal testo letterale) un traliccio di 8 metri su un container ancorato al suolo con un basamento in cemento di rilevanti dimensioni.
Il traliccio ovviamente era corredato di tutto un sistema di antenne particolarmente voluminose quali sono quelle destinate ad un servizio di radiodiffusione.
Nel caso in esame, come appare chiaro dal progetto prodotto sub. A nella memoria 9.6.98, siamo in presenza di un traliccio costituito unicamente da due elementi di 3 metri di dimensioni 0,30x0,30 m. e pertanto di struttura filiforme senza alcun impatto ambientale.
Produciamo in questa sede una sentenza analoga e recente emessa dal Consiglio di Stato in data 7.9.95 al n. 1283 con la quale, sempre nel caso di una stazione radio contro la Provincia Autonoma di Bolzano, i Giudici Amministrativi hanno ritenuto perfettamente compatibile l'installazione del traliccio con la situazione ambientale ritenendo che non fosse superata quella soglia di tolleranza che rende necessaria la richiesta di una concessione edilizia.
Nel caso del Signor Biasoni, come affermato nella sentenza n. 1283 del 7.9.95, "siamo in presenza di opere afferenti l'installazione di antenne che non incidono sull'ambiente urbanistico circostante sotto il profilo qualitativo e quantitativo e pertanto senza determinare un apprezzabile mutamento di esso per cui l'intervento in questione non raggiunge la soglia di rilevanza che lo renderebbe obbiettivamente meritevole di considerazione nell'ambito dell'attività pubblicistica di regolazione degli interessi urbanistico edilizio ordinante l'insediamento urbano del territorio".
La difesa del Signor Biasoni ha già prodotto il testo di numerose sentenze, emesse dai vari TAR, tutte a favore dell'installazione delle antenne, senza necessità di concessioni, nessuna delle quali è stata riformata dal Consiglio di Stato.
Da tali sentenze emerge il fondamentale principio che l'installazione di una antenna ad uso radioamatoriale ha dimensioni fisiche tali (struttura filiforme, assenza di dimensioni tali da determinare un impatto ambientale apprezzabile) da non richiedere il rilascio di una concessione edilizia.
Riportiamo per puro scrupolo la parte della sentenza n. 163/93 del TAR Piemonte ove si conferma l'orientamento giurisprudenziale in materia e si ribadisce che: "l'antenna ricetrasmittente non potrebbe in altri termini stare in alto quindi operare senza l'ausilio di un supporto in metallo. Il traliccio in metallo ancorato al giardino dell'abitazione del ricorrente non costituisce quindi un'opera eccedente sebbene un'opera strettamente necessaria ed indispensabile alla installazione dell'impianto ricetrasmittente... In sostanza nella specie intanto l'installazione da parte del ricorrente nel proprio giardino di un traliccio in metallo ancorato ad un basamento di calcestruzzo avente altezza di metri 18+5 atto al sostegno di antenna ricetrasmittente sarebbe stata subordinata alla concessione edilizia in quanto... opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto in questione.
E' evidente che... dalle considerazioni sopra indicate non può essere posta alla base dell'impugnata ordinanza del Sindaco del Comune di La Cassa".
Il TAR Piemonte ha conseguentemente accolto il ricorso ed annullata l'ordinanza del Sindaco del Comune di La Cassa (cifr. testo già indicato pag. 237 e seguenti che viene prodotto).
Tutte le sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dai vari TAR sono ormai da anni conformi a tale orientamento.
Nell'ipotesi in cui una volta installato il traliccio il Comune di Origgio intendesse notificare al signor Biasoni un ordine di demolizione per mancata richiesta di concessione edilizia la difesa dello stesso è pronta a rivolgersi al TAR Lombardia ritenendo che anche in questo caso verrebbe applicato il costante orientamento giurisprudenziale che si è ormai consolidato.

5

Quanto poi alla questione relativa alla circostanza che il Signor Biasoni potrebbe accedere al tetto non quando è necessario ma quando gli aggrada ci sembra veramente che sia un problema privo di rilevanza giuridica e pratica.
Il Signor Biasoni non ama passeggiare sui tetti.
Effettuerà quegli interventi che si renderanno necessari per l'installazione o per la manutenzione e si asterrà dal passeggiare sul tetto... se non strettamente necessario.

6

Tutto ciò premesso si chiede che il reclamo presentato dal Condominio Montesanto venga respinto con il favore delle spese.

Si producono:

                fascicolo del procedimento ex art. 700

                copia sentenza 1283 Consiglio di Stato 7.9.95

                copia sentenza Pretura di Massa

Milano/Busto Arsizio lì 9 luglio 1998

 

 

Antenne e Salute

(versione 1.2 5-08-2007)
Autore: Ing. Arturo D'Aprile (IK7JWY) - hanno contribuito: I0JX, I8VYE/0, IZ2GAQ

L’articolo 17 dell’allegato n. 26 al Codice delle Comunicazioni stabilisce che per l’installazione delle antenne di radioamatore si applicano, tra le altre, anche le norme di “tutela della salute pubblica”.Sin dalla prima lettura di questo articolo, ed in mancanza di un pronunciamento ufficiale da parte del Ministero delle Comunicazioni, ci si è chiesti a quali norme il legislatore avesse voluto fare riferimento.
In quali modi, cioè, la “salute pubblica” potrebbe essere pregiudicata dall’installazione delle nostre antenne ?E’ bene precisare che l’individuazione, nel seguito, di possibili fattori di rischio non equivale alla certezza che questi effettivamente possano concretizzarsi nel caso delle antenne ad uso radioamatoriale. Ma è bene conoscerli per prevenirli o dimostrarne tecnicamente l’inesistenza nel caso specifico delle nostre antenne.Si potrebbe pensare al rischi “immediati” correlati all’eventuale crollo della struttura di supporto di tali antenne, sia essa un palo o un traliccio. In questi ultimi anni, inoltre, si è andato diffondendo nell’opinione pubblica il timore di possibili danni a lungo termine alla salute attribuiti ai campi elettromagnetici irradiati dalle antenne. Vediamo, dunque, di approfondire questi due aspetti.

Rischi di crollo della struttura di supporto
Molto spesso le antenne ad uso radioamatoriale sono costituite da fili, stesi alla meglio tra due supporti preesistenti, magari un albero o un paletto per stendere i panni, oppure da esili stili verticali, fissati semplicemente ad un punto fermo della struttura dell’edificio. E’ ovvio che in questi casi i rischi di eventuali crolli sono praticamente nulli. Cosa dire, però, nel caso di grosse antenne direttive fissate a notevole altezza su strutture a traliccio fissate direttamente al suolo o sulla terrazza di un edificio ? E’ altrettanto evidente che, nel caso di crollo, simili strutture potrebbero arrecare seri pregiudizi alla salute o alla vita stessa di chi accidentalmente ne venisse investito. E’, quindi, indispensabile realizzare tali strutture garantendo il massimo della sicurezza. Esistono leggi o norme che si applichino a tale tipo di strutture ? Queste, nella stragrande maggioranza dei casi, sono di tipo metallico, ancorate al suolo a mezzo di plinto di fondazione in calcestruzzo cementizio armato o ad edifici mediante zanche o piastre metalliche, con controventi (o stralli) a loro volta ancorati al suolo mediante zavorre anch’esse in calcestruzzo cementizio armato, oppure ad altri punti dell’edificio. Queste caratteristiche fanno pensare che tale tipo di strutture siano da far rientrare tra quelle alle quali si applica la legge n. 1086 del 5-11-1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.Il fine di questa legge è proprio quello di garantire una realizzazione delle opere in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
Tale legge, all’art.1, delimita il suo campo di applicazione alle opere di ingegneria civile in conglomerato cementizio armato ordinario e/o precompresso e quelle a struttura metallica.Ulteriori chiarimenti circa il campo di applicazione e le finalità della legge furono dati con la circolare Ministero LL.PP. del 14 febbraio 1974, che potete leggere qui: http://www.iusetnorma.it/normativa_nazionale/ordinanze/lavori_pubblici/circ-min-ll-pp-14-02-1974n11951.htm
La domanda è spontanea e giustificata: possiamo considerare le strutture di supporto delle antenne ad uso radioamatoriale come vere e proprie opere di ingegneria civile ? La risposta dipende dalle dimensioni, complessità, importanza di tali strutture. E’ ovvio che nessuno pretenderà il progetto strutturale ai sensi della suddetta legge per un semplice paletto installato in terrazza. Tale progetto, invece, sarebbe sicuramente richiesto nel caso di strutture a traliccio di notevole altezza, strallato o autoportante, con plinto alla base in c.a. etc.In buona sostanza, qualora la nostra struttura ricadesse tra quelle a cui si applica la suddetta legge, si tratterebbe di affidare il progetto strutturale e la direzione dei lavori ad un tecnico qualificato, il quale si occuperebbe anche della parte amministrativa (presentazione della denuncia delle opere presso il competente Ufficio del Genio Civile), nonché, ad altro tecnico, il compito del collaudo statico delle opere a struttura ultimata.
E’ doveroso precisare che, qualora la zona in cui si debbano realizzare tali opere fosse classificata sismica, andrebbe fatto riferimento anche alla legge specifica per le zone sismiche. Vi è comunque da dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, le sollecitazioni indotte dal sisma su un tale tipo di strutture metalliche (esili e snelle) sono assai inferiori a quelle indotte dal vento.Tutto ciò appare effettivamente oneroso per chi dovesse installare un semplice paletto per una verticale o degli ancoraggi per un dipolo. Ma dovrebbe ormai essere chiaro che non è a queste semplici strutture che si è fatto riferimento ma a ben altre e più importanti strutture di supporto antenne.

Rischi da campi elettromagnetici
Ormai da una decina di anni si sente parlare in Italia di tutela della popolazione dai campi elettromagnetici e di “inquinamento elettromagnetico”. Si è addirittura coniato un neologismo ad hoc, “elettrosmog”, ad indicare appunto questo tipo di presunto nocumento all’ambiente e alla salute umana. Sono nel frattempo sorti come i funghi vari comitati che si oppongono ogni volta all’installazione di questa o quella antenna a servizio di stazioni radiobase per la telefonia mobile. Altrettanto rapida è stata la diffusione di aziende che producono e vendono vari gadget come le famose “tende anti-radiazioni”, da mettere alle finestre e che proteggerebbero dai presunti effetti dei campi elettromagnetici. Curiosamente, è anche cresciuto iperbolicamente il numero di telefoni cellulari pro-capite, gelosamente trasportati costantemente nel taschino della giacca, giusto qualche centimetro distante dal cuore, o nella tasca dei pantaloni, giusto qualche centimetro dagli organi genitali...In questo articolo non si vuole entrare nel merito della nocività dei campi elettromagnetici alla salute umana. Si intende esclusivamente cercare di conoscere più da vicino la relativa normativa e capire se e in quale misura essa sia applichi alle antenne dei radioamatori.Nell’ormai lontano anno 1998, esattamente il 10 settembre dello stesso anno, è stata emanato in Italia il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Salute/Decreto%201998%20n. 381.htm
In realtà, tale decreto fu la conseguenza della legge n. 249 del 31-7-1997, la quale disponeva, tra l’altro, l’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente, d’intesa con quello della Sanità e delle Comunicazioni, di un decreto che fissasse un “tetto” alla radiofrequenza compatibile con la salute umana.E in effetti, il D.M. 381/98 stabilisce i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
Un chiarimento circa il campo di applicazione di tale decreto e l’eventuale sua estensione anche alle stazioni dei radioamatori si ebbe con le Linee Guida applicative del decreto, pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 257 del 3-11-1999 http://www.unipv.it/safety/norme/36/98dm381_lg.pdf
Queste, a proposito dell’art.1 del decreto n. 381, precisavano che con esso vengono regolamentati anche gli “impianti fissi utilizzati dai radioamatori”.Successivamente, il 22-02-2001, è stata emanata la legge quadro n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.  http://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/legge%20quadro%20elettrosmog.htm
che ha stabilito tra l’altro le competenze dello Stato e delle Regioni in materia.A seguito della suddetta legislazione nazionale, le varie Regioni d’Italia, chi prima chi dopo, hanno emanato proprie leggi in materia, nell’ambito delle loro competenze. La sitazione si è, così, diversificata da Regione a Regione, per quanto attiene alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti.Alcune Regioni hanno escluso esplicitamente le stazioni di radioamatore dal campo di applicazione, altre hanno rinviato ad apposito regolamento da emanare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della legge, altre hanno stabilito per esse, nella stessa legge, un iter più veloce e semplice consistente in uanmera comunicazione al posto di una richiesta di autorizzazione.
E’, dunque, evidente, che per sapere esattamente cosa è richiesto sotto questo aspetto ad una stazione di radioamatore è necessario sapere in quale Regione d’Italia ci si trova. Un’ottima raccolta di legislazione regionale in materia potete trovarla a questo indirizzo: http://www.ambientediritto.it/Legislazione/elettrosmog/elettrosmog.htm#Leggi%20Regionali%27
Nel 2003 è stato poi emanato il D.P.C.M. dell'8 luglio, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28-08-2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.". Tale D.P.C.M. ribadisce i limiti di esposizione a suo tempo stabiliti dal D.M.381/98.
Ma, tornando all’aspetto tecnico e sostanziale della questione, quale è il limite di esposizione ai campi elettromagnetici stabilito dall’originario D.M.381/98 ? Come si è detto, esso varia a seconda dell’intervallo di frequenze considerato. Ponendoci in quello tra 3MHz e 3Ghz, che comprende buona parte delle bande di frequenza attribuite in Italia al servizio di radioamatore, il limite per il campo elettrico è di 20V/m. E’ fissato anche quello per il campo magnetico e per la densità di potenza dell’onda piana equivalente, ma ci poniamo nell’ipotesi di andare afare le misure nella zona di “campo lontano” (far field), in cui esiste una relazione esatta tra E (campo elettrico, V/m), H (campo magnetico A/m) e S (densità di potenza W/mq), nel senso che, noto il campo elettrico, si può conoscere quello magnetico e la densità di potenza senza ulteriori misure. In questa condizione, come chiarito anche dalle citate Linee Guida applicative del D.M.381/98, il rispetto del valore limite del campo elettrico è sufficiente ad assicurare il rispetto di tutti i limiti di esposizione.Oltre al limite di esposizione, però, il D.M. 381/98 stabilisce anche delle “misure di cautela ed obiettivi di qualità” in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore. In pratica, il valore limite del campo elettrico, in questi casi, viene ridotto a 6 V/m, a prescindere questa volta dalla frequenza. In sostanza, dovendo installare una stazione radiotrasmittente in una zona abitata, occorrerebbe garantire che il valore del campo elettrico negli ambienti (abitazioni) dove è sicuramente ipotizzabile che le persone permangano per almeno 4 ore, sia inferiore a 6 V/m.Quanto sopra farebbe supporre che, per considerare vigente il limite dei 6 V/m, la stazione radiotrasmittente sia attiva continuativamente per le 4 ore di permanenza delle persone nelle loro abitazioni. E ciò non accade quasi mai nel caso delle stazioni di radioamatore. L’attività di radioamatore, infatti, si svolge generalmente mediante brevi collegamenti con altre stazioni di radioamatore nell’arco del poco tempo libero di cui il radioamatore dispone. Quello del radioamatore, infatti, non è un lavoro, bensì una passione, a cui ci si dedica nel tempo che resta libero da impegni lavorativi ed affettivi. (a) Pare, però, che la condizione necessaria e sufficiente perchè si applichi il valore dei 6 V/m, e non quello dei 20 V/m, è che la zona interessata dall'installazione comprenda aree con possibilità di permanenza di persone per più di 4 ore consecutive, a prescindere dalla continuità delle trasmissioni per tutte le 4 ore o se per meno.Il D.P.C.M. 199/2003, inoltre, ha ribadito che si applica tale limite di 6 V/m "all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari". Occorre quindi distinguere tra terrazzi e lastrici solari. Spesso, infatti, si tende a fare confusione tra le due cose. (b) E' lastrico solare la superficie terminale dell'edificio, che esercita l'indefettibile funzione primaria di protezione dell'edificio medesimo, pur potendo ospitare vani accessori (centrali termiche), ma non avente alcuna destinazione abitativa. Per terrazzo, invece, si intende qui una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri, dei quali forma parte integrante strutturalmente e funzionalmente, nel senso che per il modo in cui è realizzata, risulta destinata non tanto a coprire le verticali di edifici sottostanti, quanto e soprattutto a dare un affaccio e ulteriori comodità all'appartamento cui è collegata e del quale costituisce una proiezione verso l'esterno. E', quindi, chiaro, che nel caso di lastrici solari come sopra descritti si farà riferimento al limite dei 20 V/m.
In ogni caso, chi avesse estremi di giurisprudenza o pronunciamenti ufficiali in merito ai due suddetti aspetti (a) e (b), farebbe cosa molto gradita comunicandoli all'amministrazione del portale che ospita questo articolo ("Scrivici" del menù principale a sinistra).
Ma come va misurato questo valore del campo elettrico ?
Il solito D.M.381 lo dice chiaramente: “mediato su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti”. Cosa significa ?Ci vengono in aiuto le citate Linee Guida applicative del decreto. Queste chiariscono che “il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto di indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco di una persona, quindi ad altezza pari a circa 1,90 e 1,10 m”. Ancora, per quanto riguarda la media temporale, “ognuna di queste due misure dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti”.Una spiegazione esaustiva delle corrette modalità di misura dei campi elettromagnetici si trova nella Guida Tecnica per la misura dei campi elettromagnetici compresi nell'intervallo di frequenza 100kHz-3 GHz, a cura dell’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente),

Tali linee guida sono un ottimo aiuto per inquadrare correttamente il contesto delle modalità di misura.
Per le misure, comunque, il riferimento ufficialmente previsto dal citato D.P.C.M. n. 199/2003 (art.6) è alla norma CEI 211-7 dell'01/01/2001 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana". Purtroppo tale norma, come tutte le norme CEI, non è liberamente consultabile. Potete acquistarla qui: http://www.ceinorme.it
Oltre a quanto detto sopra, va messo in evidenza quella che è la peculiarità delle trasmissioni dei radioamatori. Esse non sono continuative, come nel caso di radio e televisioni private, ma intervallate da frequenti vuoti di segnale in TX, durante i quali il radioamatore cerca di ascoltare il corrispondente. Anzi, si può sicuramente affermare che la maggior parte del tempo che un radioamatore trascorre davanti alla sua radio è tempo dedicato all’ascolto, più che alla trasmissione. Cautelativamente, possiamo adottare un fattore di attività del 50%.Oltre a ciò, i modi di trasmissione usati dalla stazione di radioamatore tipo (SSB e CW), a meno che non si operi in FM (modulazione di frequenza) o RTTY (radiotelescrivente) sono tali che la potenza media effettivamente portata in antenna si aggira sul 40-60% di quella risultante con portante fissa (key-down).
In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni e considerato pure il limite di potenza concesso in Italia ai radioamatori (500W), il rispetto della misura di cautela dei 6 V/m risulta agevole.
Naturalmente, resta l’obbligo di conoscere l’eventuale legge in materia emanata nella Regione di residenza.

Si ringraziano I0JX, I8VYE/0, IZ2GAQ per i loro contributi resi sull'argomento.

   

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