Area Riservata ARI MAGENTA

   

DX Cluster  

   
   

PIANO OPERATIVO DI SEZIONE

Nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza (R.E.) e nello spirito del servizio di radiocomunicazioni alternative di emergenza, viene elaborato il presente piano operativo di Sezione affinché tutti gli aderenti ne prendano atto.

  1. Tutti i soci della sezione A.R.I. con sede in Magenta , via Isonzo, 47 aderenti alle Radiocomunicazioni di Emergenza, possono essere impiegati in emergenze o simulazioni di emergenze.
    L'attivazione verrà attuata tramite i membri del Consiglio Direttivo attraverso comunicazione scritta o telefonica, solamente in caso di precisa richiesta da parte dell'autorità competente.
    Nessuno dovrà intervenire se non autorizzato, o prendere iniziative personali a nome della sezione stessa.
    Ciò in considerazione del fatto che, dal momento dell'attivazione da parte dell'autorità competente, scatteranno una serie di disposizioni di legge atte, tra l'altro, a tutelare la persona fisica ed il suo posto di lavoro.

  2. In caso di emergenza, gli operatori si recheranno nei luoghi o presso gli Enti prefissati nel più breve tempo possibile. Durante il percorso dovranno mantenere il collegamento radio con la sala operativa della sezione di Magenta, la quale assumerà la funzione di COM 5 centrale operativa durante tutte le operazioni di emergenza.

  3. Le trasmissioni radio saranno effettuate esclusivamente su frequenze assegnate ai Radioamatori.
    La frequenza di appoggio in VHF verrà assegnata al momento della mobilitazione, e, nel momento in cui verrà formata e resa operativa la maglia, verranno assegnate tutte le frequenze HF,VHF,UHF che l'autorità competente otterrà su richiesta al Ministero delle Comunicazioni.

  4. Al fine di evitare responsabilità che non competono loro, gli operatori che, giunti sul posto o presso l'Ente prefissato, si dovessero trovare a contatto con altri gruppi facenti parte della Protezione Civile (o che si dichiarino tali), non dovranno richiedere o prestare nessun tipo di collaborazione senza l'autorizzazione da parte della centrale operativa.

  5. I messaggi trasmessi o ricevuti saranno riportati su un apposito modulo o quaderno, dove verranno evidenziati l'orario, il nominativo del Corrispondente e la qualità del messaggio.

  6. Tutti i messaggi e le eventuali informazioni di cui gli operatori dovessero venire a conoscenza, non dovranno essere divulgati nè agli abitanti locali nè ad organi di stampa eventualmente presenti, onde evitare qualsiasi forma di panico.

  7. Ogni singolo operatore, o gruppo di operatori, dovrà essere provvisto di sufficienti attrezzature comprendenti, tra l'altro, una piccola riserva di viveri e di acqua sufficiente per almeno due giorni, nonché vestiario adeguato alla stagione ed alla situazione.

  8. Ogni operatore è tenuto ad un comportamento di massima serietà, correttezza e riservatezza; si raccomanda soprattutto di tenere sempre alto il livello di attenzione verso i pericoli che l'ambiente circostante può riservare.

Elenco componenti della sezione A.R.I. di Magenta su cui fare riferimento in caso di attivazione

  • IW2NTF - (Presidente) Andrea

  • IZ2LOX - Ivano

  • IZ2LVC - Mario

Elenco dei soci attivi, aderenti al servizio.

  • IZ2ZZG - Fabrizio
  • IK2BSJ - Stefano
  • IK2DZZ - Gianluca
  • IW2NEK - Alberto
  • IZ2QCP - Marco
  • IW2NBW - Andrea
  • IK2CYC - Moreno
  • IZ2TGL - Pietro
  • IZ2XAO - Luca
  • IZ2ZVC - Marco
  • IW2NTF – Andrea
  • IU2BYM – Giuseppe
  • IZ2KOW - Giovanni
  • IZ2ZUZ - Jordan

 

Regolamento dell'Organizzazione

Premessa

L'Associazione Radiotecnica Italiana - A.R.I., sorta il 1° gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. (Art. 1 dello Statuto Sociale).

Con D.P.R. 10/1/1958, n° 368, l'Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I., è eletta in Ente Morale.

L'attuale Statuto è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n° 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1968, con successive modificazioni.

Gli scopi dell'A.R.I. sono quelli contemplati nell'Art. 3 e, nella materia specifica, nell'Art, 7.1 del Regolamento di Attuazione.

L'A.R.I. ha da sempre, spontaneamente e volontariamente, svolto attività di Protezione Civile, limitata ai casi di calamità, in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.

L'utilizzazione dei radioamatori, in caso di catastrofi naturali, è codificata della risoluzione n° 640 della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, del 6 dicembre 1979, i cui atti finali sono stati resi esecutivi in Italia con D.P.R. 27 luglio 1981, n° 740.

La normativa italiana è contenuta nell'Art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n° 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso".

Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (comunemente detto Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.

Come dianzi scritto, da sempre, in casi di calamità ed in alternativa ai normali mezzi di comunicazione ed a supporto degli stessi, i radioamatori hanno svolto attività di Protezione Civile.

Proprio la molteplicità degli interventi, in svariate occasioni, spinse l'A.R.I. a dotarsi di una organizzazione interna, realizzata circa 30 anni fa, che assunse la denominazione di C.E.R. (Corpo Emergenza Radioamatori).

Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/1993, conferendo alla stessa una operatività regionale, con coordinamento a livello nazionale.

Da tale data l'Organizzazione di Protezione Civile in ambito A.R.I. ha assunto la denominazione di "A.R.I. - Radiocomunicazioni d'Emergenza (A.R.I. - R.E.)".

L'A.R.I. è strutturata sul territorio nazionale in 19 Comitati Regionali e allo stato attuale, in 281 Sezioni. L'esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/1991), impone oggi all'A.R.I. di darsi un regolamento più specifico e determinato.

Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in Bari il 9/11/1996.

Art. 1 - Funzioni dell'Organizzazione A.R.I. - R.E.

L'organizzazione A.R.I. - R.E. ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri aderenti, di attività di Protezione Civile, spontanea e gratuita, a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e su richiesta delle Autorità preposte.

Il settore di intervento è quello delle radiocomunicazioni alternative, teso a garantire i collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche Autorità.

Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

Art. 2 - Gratuità delle prestazioni

L'attività di radioamatore, operante per le A.R.I. - R.E., non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Agli operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, nei limiti e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

La qualità di appartenente all'A.R.I. - R.E. è incompatibile con la iscrizione in qualsiasi altra organizzazione di Protezione Civile, in particolar modo se connessa alle radiocomunicazioni, e che, comunque, in caso di emergenza, possa impegnare il soggetto

Art. 3 - Organi dell'A.R.I. - R.E.

Sono organi delle A.R.I. - R.E.:

  • le Assemblee di base

  • il Consiglio Direttivo nazionale

  • i Consigli Direttivi regionali

  • i Consigli Direttivi sezionali

  • i Collegi Sindacali

Art. 4 - Assemblee di base

Costituiscono l'Assemblea di base tutti gli aderenti alle rispettive Sezioni.

L'Assemblea di base si riunisce una volta l'anno, in occasione dell'Assemblea Generale di Sezione, nonché tutte le volte che sia necessario, su convocazione del Presidente, che la presiede; in assenza del Presidente, sarà presieduta dal Vice Presidente.

L'Assemblea di base:

  • elegge il Consiglio Direttivo di Sezione

  • approva il bilancio preventivo ed il conto consultivo delle A.R.I. - R.E., che saranno inglobati in quello di Sezione

  • approva il programma delle attività di Sezione, compreso quello relativo alle A.R.I. - R.E.

  • discute i problemi ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo di Sezione, adottando i conseguenti provvedimenti

Art. 5 - Consiglio Direttivo di Sezione

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da tanti componenti quanti sono quelli previsti nel relativo regolamento sezionale.

Il Consiglio Direttivo di Sezione

  • elegge, nel proprio seno, le cariche previste dai rispettivi regolamenti

  • predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea di base il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché il programma di attività

  • convoca l'Assemblea di base ogni qual volta lo ritenga

  • adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della Organizzazione

  • stipula con Comuni, Province ed altri Enti locali le convenzioni di cui all'Art. 7 della Legge 11/8/1991, n° 266.

Il Presidente è il responsabile del settore A.R.I. - R.E.; può, peraltro, delegare tale funzione ad altro Consigliere.

Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente

  • è il rappresentante legale dell'Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti

  • convoca il Consiglio Direttivo di Sezione

  • adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I. - R.E.

Art. 6 - Comitati Regionali

Il Comitato Regionale è formato da tanti componenti, per ciascuna delle Sezioni comprese nel territorio nazionale, eletti dalle rispettive Assemblee di base, in funzione di quanto previsto nei singoli regolamenti regionali.

Il Comitato Regionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente, per il settore Protezione Civile, potrà delegare altro Consigliere.

Il Comitato Regionale

  • determina le linee programmatiche dell'attività in ambito regionale

  • vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, riferendo annualmente al Consiglio Direttivo nazionale

  • approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

  • adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento

  • stipula con le Regioni, gli Enti regionali ed infraregionali le convenzioni di cui all'Art. 7 della Legge 11/8/1991, n° 266

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente

  • è il rappresentante legale dell'Organizzazione e come tale sottoscrive tutti gli atti

  • convoca l'Assemblea del Comitato Regionale

  • adotta i provvedimenti nella materia specifica delle A.R.I. - R.E.

Art. 7 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e seguenti dello Statuto Sociale fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed uno nominato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di cauzione e non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge tra i propri membri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice Segretario Generale ed un Cassiere.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione periferica dell'Associazione (Art. 24 dello Statuto A.R.I.).

Il Presidente potrà delegare altro Consigliere per le A.R.I. - R.E.

Il Consiglio Direttivo nazionale

  • determina le linee programmatiche nell'ambito nazionale

  • veglia sul regolare funzionamento delle strutture regionali

  • l'Assemblea Regionale ne approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo

  • adotta ogni provvedimento necessario al suo funzionamento

  • intrattiene i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, a carattere nazionale, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio di esperti

  • stipula con le suddette Istituzioni eventuali convenzioni di cui all'Art. 7 della Legge 11/8/1991 n° 266.

Art. 8 - Collegio Sindacale

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni sono forniti di Collegi Sindacali, eletti come da Statuto e relativi Regolamenti sezionali e regionali.

Art. 9 - Organizzazione territoriale

Le A.R.I. - R.E. sono strutturate in ambito sezionale, operanti, di norma, in circoscrizioni coincidenti con le circoscrizioni provinciali.

Le organizzazioni di base sono costituite dagli aderenti nel territorio delle singole Sezioni

Art. 10 - Aderenti all'Organizzazione

La qualifica di aderente alle A.R.I. - R.E. può essere riconosciuta solo ai soci dell'A.R.I., in possesso di licenza di radioamatore, che abbiano raggiunto la maggior età, che ne facciano richiesta e che diano la disponibilità personale d'intervento, in caso di necessità.

La qualifica di aderente ausiliario alle A.R.I. - R.E. può essere riconosciuta ai Soci dell'A.R.I. anche non in possesso di licenza di radioamatore ed ai Soci dell'A.R.I. Radio Club, che dimostrino di avere attitudine ad assolvere compiti ausiliari nel servizio di emergenza, che abbiano raggiunto la maggiore età e che ne facciano domanda.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che, a causa della loro attività lavorativa, siano tenuti a dare la loro disponibilità nell'ambito dell'attività svolta.

Non saranno altresì prese in considerazione le domande di coloro che, per appartenenza ad altre Associazioni, si trovino nelle condizioni di dover dare, in caso di emergenza, la propria disponibilità ad entrambe le strutture.

Le domande di ammissione alle A.R.I. - R.E. devono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo di Sezione o al Consigliere Delegato.

Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere discussa in Consiglio Direttivo; e, se ancora respinta, dovrà essere motivata.

L'appartenenza alle A.R.I. - R.E. si perde per:

  • recesso dall'A.R.I. o dall'A.R.I. Radio Club o dalle stesse A.R.I. - R.E.

  • esclusione;

Tale ultimo provvedimento viene proposto dal Presidente di Sezione (o Consigliere Delegato) al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni motivi di esclusione

  • comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio

  • prolungata assenza ingiustificata dalle attività delle A.R.I. - R.E.

  • l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali della Organizzazione delle A.R.I. - R.E.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo di Sezione è ammesso ricorso al Comitato Regionale competente, che decide motivatamente, in ultima istanza, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione interessata.

Ad ogni nuovo iscritto dovrà essere consegnata copia del presente regolamento

Art. 11 - Gratuità delle cariche associative

Le cariche associative delle A.R.I. - R.E. hanno carattere gratuito; ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per compiti istituzionali.

Art. 12 - Bilancio

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Organizzazione A.R.I. - R.E., alla cui formazione sono tenuti il Consiglio Direttivo nazionale e le strutture periferiche, ciascuna secondo la sua competenza, è formulato in maniera da essere inglobato e ricompreso nei bilanci di Sezione, dei Comitati Regionali e del Consiglio Direttivo nazionale, per l'Associazione.

In ogni caso, nel bilancio devono essere indicati i beni mobili ed immobili posseduti, le apparecchiature ed attrezzature, nonché i contributi e lasciti eventualmente ricevuti.

Il bilancio dell'Associazione è approvato dall'Assemblea Generale ordinaria, a norma dell'Art. 23 comma a) b) e c) dello Statuto Sociale; quelli regionali, dalle Assemblee Generali regionali; e quelli sezionali, dalle Assemblee di base, secondo i rispettivi regolamenti.

Il bilancio è approvato con la maggioranza dei voti validi, con votazione palese, unitamente al programma annuale di attività.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Organizzazione A.R.I. - R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da

  • poste inserite nel bilancio (nazionale, regionale e sezionale)

  • contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche

  • contributi di Organismi internazionali

  • rimborsi derivanti da Convenzioni

Art. 14 - Assemblee nazionali, regionali e sezionali

Il Consiglio Direttivo nazionale, i Comitati Regionali e le Sezioni possono indire, rispettivamente, Assemblee nazionali, regionali e sezionali di tutti gli aderenti, per lo studio e la programmazione dell'attività di Protezione Civile.

Le decisioni delle Assemblee sono vincolanti per chi le ha convocate.

Art. 15 - Durata in carica degli Organismi

I componenti del Consiglio Direttivo nazionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti (Art. 27 dello Statuto Sociale).

I componenti dei Consigli Direttivi regionali e sezionali durano in carica per la durata dei rispettivi Regolamenti.

Norma transitoria

Sino alla completa attuazione del presente Regolamento e fino all'aggiornamento delle strutture operative, tutte le funzioni vengono esercitate dagli attuali Consigli Direttivi, a qualsiasi livello.

 

PIANO D'EMERGENZA DEL COMUNE DI MAGENTA
(materiale tratto dal sito comunale)

PIANO D'EMERGENZA COMUNALE
RELAZIONE 

L’art. 15 della Legge 225/92 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza), soprattutto nella fase di gestione dell’emergenza.

Il Sindaco che è Autorità di Protezione Civile, al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull’evento, assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita e prevede all’adozione dei necessari provvedimenti.

Lo scopo principale della stesura di un Piano di emergenza comunale, partendo dall’analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, delle attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione.

Conseguentemente è fondamentale l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e la popolazione.

L’Amministrazione Comunale di Magenta ha voluto pertanto dotarsi di un piano di emergenza per la eventuali situazioni che potrebbero verificarsi sul territorio.

 

LINK ARI.RE LOMBARDIA

NUMERI UTILI

Protezione Civile Regione Lombardia
Numero verde 800-061160 telefono

Sala Radio Regione Lombardia
02-67811136 telefono
02-7811125 fax

Sala Radio Prefettura Milano
02-77584854 telefono
02-77584850 fax

   

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